LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 74
 (Sanzioni)
1. La violazione del divieto di circolazione e sosta stabilito dall'articolo 71, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 250 euro. La medesima sanzione si applica per la violazione del divieto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c).
2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica o delle sbarre, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dall'amministrazione competente di cui all'articolo 73, comma 2.
3.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 7, L. R. 16/2008
2Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011