LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 59
 (Divieti)
1. Per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e fauna, è fatto divieto di:
a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;
b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale.
2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla tutela della fauna selvatica omeoterma e fatti salvi i casi di prelievo legittimamente autorizzati, per le specie animali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento sulla flora e fauna è fatto divieto di:
a) catturare o uccidere intenzionalmente esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare deliberatamente tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere intenzionalmente o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
d) danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta;
e) detenere, scambiare, trasportare e commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di sviluppo.
4. I divieti di cui al comma 3 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie animali di cui al comma medesimo.
5. È vietato introdurre nell'ambiente naturale specie animali o vegetali non appartenenti alla flora o alla fauna regionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, e successive modifiche.
5 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 11/2014
2Comma 5 bis abrogato da art. 2, comma 113, L. R. 27/2014