LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 58
 (Modalità di esecuzione dei lavori di pronto intervento)
1. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 1, sono realizzati dalla Direzione centrale sulla base di un processo verbale d'urgenza redatto dal direttore del servizio competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, da sottoporre ad approvazione del Direttore centrale, e di una conseguente perizia sommaria delle spese da sostenere.
1 bis. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 2, sono realizzati in amministrazione diretta con l'utilizzo delle maestranze dipendenti oppure attraverso affidamento a terzi, con ricorso alle procedure di cui all' articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 22/2020
2Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 22/2020