LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 19
 (Certificazione forestale)
1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione incentiva l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno e della pioppicoltura, dei prodotti naturali del bosco e di quelli da esso derivati, nonché promuove l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità del legname regionale.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a organismi regionali cui aderiscono proprietari forestali del Friuli Venezia Giulia e che gestiscono sistemi di certificazione forestale un contributo annuale per il funzionamento degli organismi medesimi, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonché per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.
1 ter. La domanda di contributo di cui al comma 1 bis è presentata alla Direzione centrale con le modalità e i criteri da individuarsi in apposito regolamento.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 24/2009
2Comma 1 bis aggiunto da art. 64, comma 11, L. R. 17/2010
3Comma 1 ter aggiunto da art. 64, comma 11, L. R. 17/2010