LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2007
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 60
 (Autorità competente per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche)
1. Le funzioni amministrative relative a interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 e del regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, sono delegate ai Comuni.
2. Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario di cui all' articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 , fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono di competenza della Regione nei seguenti casi:
a) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per interventi di nuova edificazione o di demolizione totale e ricostruzione, anche con ampliamento, volti a realizzare edifici con una volumetria finale superiore a 10.000 metri cubi nei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia; con una volumetria finale superiore a 5.000 metri cubi nei Comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria finale superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri Comuni della Regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
b) riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei Comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri Comuni;
c) opere e interventi sui fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell' articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 42/2004 , e individuati dal Piano paesaggistico regionale, nonché su alvei, sponde e argini dei medesimi, fatta eccezione per opere e interventi riguardanti il patrimonio edilizio realizzabili in attività edilizia libera o libera asseverata;
d) opere e interventi sulla linea di costa marittima e lagunare assunta, ai fini della sua delimitazione, dal Piano paesaggistico regionale;
e) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per opere e interventi che implichino movimenti di terra superiori a 50.000 metri cubi;
e bis) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra alimentati da fonti di energia rinnovabile di potenza superiore a 1 MW;
f) opere e interventi di carattere sovracomunale;
g) opere e interventi assoggettati a conformità urbanistica di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
4. La delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di paesaggio di cui ai commi 1 e 2 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 . Qualora non sia stata istituita la Commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 59 può essere conferita la delega per le sole funzioni di cui al comma 1.
5. Qualora la verifica di cui al comma 4 individui Comuni non conformi ai requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, la Giunta regionale può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai soggetti individuati dall' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 , previo accertamento da parte della struttura regionale competente della sussistenza dei requisiti.
6. Le funzioni sanzionatorie, l'accertamento della compatibilità paesaggistica e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dall' articolo 167 del decreto legislativo 42/2004 spettano alla Regione o ai Comuni delegati secondo la suddivisione di competenza stabilita dal presente articolo.
7. I procedimenti non conclusi con l'adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 (Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009), sono conclusi dall'ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla medesima data.
8. Sono confermate le deliberazioni della Giunta regionale adottate sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 14/2020 con le quali sono state delegate le funzioni amministrative in materia di paesaggio.
Note:
1Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 15, L. R. 12/2008
2Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 12/2008
3Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 12/2008
4Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (B.U.R. 07/04/2010, n. 14), l'illegittimità costituzionale del comma 1, limitatamente alle parole "Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR". Il testo coordinato del comma 1 viene pertanto adeguato come da pronunciamento della Corte.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 4, lettera a), L. R. 17/2010
6Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 66, comma 4, lettera b), L. R. 17/2010
7Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 66, comma 4, lettera c), L. R. 17/2010
8Parole sostituite al comma 4 da art. 66, comma 4, lettera d), L. R. 17/2010
9Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2013
10Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 14/2020
11Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 22, L. R. 16/2021
12Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
13Parole sostituite alla lettera g) del comma 3 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024