LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2007
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 63 quater
 (Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)
1. In attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali il PAC, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato ai sensi dell'articolo 25, può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 63 sexies.
2.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008
2Comma 1 sostituito da art. 16, comma 8, L. R. 21/2015
3Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 29/2017
4Comma 1 sostituito da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 6/2019
5Comma 2 abrogato da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 6/2019