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Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio.




Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 63 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008
2Articolo 63 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008
3Articolo 63 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008
PARTE I
 URBANISTICA
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalita')
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina con la presente legge la materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 12), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. La Regione riconosce le risorse essenziali come bene comune della collettivita', preserva e valorizza il proprio territorio. La presente legge stabilisce le finalita' strategiche che gli strumenti di pianificazione devono conseguire nella regolazione dell'uso del territorio.
3. Gli strumenti di pianificazione perseguono la riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali, la prevenzione e il recupero del degrado ambientale e prevedono un'attenta valutazione delle alternative di riuso e riorganizzazione dei tessuti insediativi esistenti prima di procedere a nuovi impegni di suolo.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) risorse essenziali:
1) aria, acqua, suolo ed ecosistemi;
2) paesaggio;
3) edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale;
4) sistemi infrastrutturali e tecnologici;
5) sistemi degli insediamenti, ivi incluse le conurbazioni udinese e pordenonese;
b) interesse regionale: l'interesse pubblico di tutela e impiego della risorsa essenziale, che in relazione al grado di coinvolgimento del territorio regionale impone alla Regione l'esercizio della funzione della pianificazione territoriale;
c) risorsa essenziale di interesse regionale: la risorsa essenziale che supera la soglia di interesse regionale, la cui tutela e impiego e' disciplinata dal piano territoriale regionale;
d) piano territoriale regionale (PTR): lo strumento di pianificazione territoriale regionale con il quale la Regione svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale regionale e di tutela e impiego delle risorse essenziali di interesse regionale;
e) pianificazione comunale: la funzione di pianificazione generale, territoriale e urbanistica del Comune che si articola nei livelli strutturale e operativo;
f) pianificazione sovracomunale: la funzione di pianificazione generale, territoriale e urbanistica degli enti pubblici territoriali svolta nei modi previsti dalla legge;
g) piano strutturale comunale (PSC): lo strumento di pianificazione del Comune che definisce gli indirizzi, le prescrizioni, nonche' gli obiettivi strategici per la pianificazione dell'intero territorio comunale;
h) piano operativo comunale (POC): lo strumento urbanistico del Comune che stabilisce le regole per la conservazione, valorizzazione, organizzazione e trasformazione di tutto il territorio comunale, individuando le azioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSC;
i) documento preliminare di piano (DPP): il documento che contiene lo schema dell'assetto del territorio e individua limiti e condizioni di trasformazione per lo sviluppo sostenibile;
j) conferenza di pianificazione: la sede istituzionale per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione del PSC e sue varianti, nella quale si acquisiscono intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati delle amministrazioni pubbliche coinvolte;
k) intesa di pianificazione: lo strumento di copianificazione tramite il quale Regione e Comune condividono i contenuti del PSC, che incidono sulla tutela e sull'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale individuate nel PTR;
l) piani attuativi comunali (PAC): l'insieme degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica e privata previsti dalla legge per dare attuazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale;
m)   ( ABROGATA );
n) Ente di pianificazione intercomunale (EPI): l'ente pubblico con personalita' giuridica costituito per l'esercizio della pianificazione sovracomunale con le modalita' di cui all'articolo 29;
o) perequazione urbanistica: la tecnica che assicura la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili inclusi in un predeterminato ambito, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;
p) compensazione urbanistica: la tecnica che consente al Comune di convenire con i proprietari la cessione di aree destinate a servizi, a fronte di diritti edificatori di pari valore da utilizzare in ambiti a cio' preventivamente destinati;
q) compensazione territoriale: la tecnica in base alla quale i Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione sovracomunale in forma associata convengono di compensare diritti edificatori con equivalenti valori di natura urbanistica o economica;
r) sistema informativo territoriale regionale (SITER): la banca dati informatica nella quale sono raccolti, elaborati e interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica riguardanti le dinamiche del territorio;
s) osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio: l'attivita' che consente alla Regione il monitoraggio sugli strumenti urbanistici vigenti, nonche' dell'attivita' edilizia e della tutela del paesaggio sul territorio regionale;
t) WebGIS: piattaforma informatica dedicata alla consultazione di informazioni di carattere territoriale nella loro consistenza grafica e alfanumerica;
u) osservazioni: deduzioni motivate presentate dai soggetti indicati dalla legge nei confronti di strumenti che non hanno effetto conformativo della proprieta';
v) opposizioni: eccezioni motivate presentate dai soggetti indicati dalla legge nei confronti di strumenti urbanistici che hanno effetto conformativo della proprieta'.
Note:
1Abrogata la lettera m ), comma 1 da art. 66, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 3
 (Attribuzioni del Comune)
1. La funzione della pianificazione territoriale e' del Comune che la esercita nel rispetto dei principi di adeguatezza, interesse regionale e sussidiarieta', nonche' nel rispetto delle attribuzioni riservate in via esclusiva alla Regione in materia di risorse essenziali di interesse regionale e in coerenza alle indicazioni del PTR.
2. Il Comune, in forza del principio di sussidiarieta' e di adeguatezza, esercita la funzione della pianificazione territoriale a livello sovracomunale quando gli obiettivi della medesima, in relazione alla portata o agli effetti dell'azione prevista, non possano essere adeguatamente raggiunti a livello comunale.
3. Nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la pianificazione territoriale deve tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali della collettivita' locale.
Art. 4
 (Attribuzioni della Provincia)
1. La Provincia svolge la funzione dell'elaborazione di programmi territoriali strategici nel rispetto delle prescrizioni di PTR.
2. La Provincia svolge attivita' e funzioni di pianificazione sovracomunale con le modalita' di cui agli articoli 27 e 28.
Art. 5
 (Attribuzioni della Regione)
1. La funzione della pianificazione della tutela e dell'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale e' della Regione.
2. La presente legge stabilisce i criteri per individuare le soglie oltre le quali la Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 per mezzo del PTR, nonche' le procedure attraverso le quali la Regione assicura che la tutela e l'impiego delle risorse essenziali siano garantiti dagli strumenti urbanistici.
Art. 6
 (Intese con lo Stato)
1. La Regione promuove il raggiungimento delle intese obbligatorie con gli organi statali competenti per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.
2. La Regione, in attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, stipula con i Ministeri competenti l'intesa per la valenza paesaggistica del PTR.
TITOLO II
 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Capo I
 Pianificazione territoriale regionale
Art. 7
 (Funzioni e obiettivi della pianificazione)
1. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali:
a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrita' fisica e con l'identita' culturale del territorio;
c) migliorare la qualita' della vita e la salubrita' degli insediamenti urbani;
d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;
e) promuovere il miglioramento della qualita' ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente;
f) contenere il consumo di nuovo territorio subordinandone l'uso all'attenta valutazione delle soluzioni alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti o dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.
Art. 8
 (Finalita' strategiche del PTR)
1. Il PTR persegue le seguenti finalita' strategiche:
a) la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale, anche valorizzando le relazioni a rete tra i profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e ambientale;
b) le migliori condizioni per la crescita economica del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo sostenibile della competitivita' del sistema regionale;
c) le pari opportunita' di sviluppo economico per tutti i territori della regione nella prospettiva di rafforzamento del policentrismo e di integrazione dei diversi sistemi territoriali;
d) la coesione sociale della comunita', nonche' l'integrazione territoriale, economica e sociale del Friuli Venezia Giulia con i territori contermini;
e) il miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunita', degli ecosistemi e in generale l'innalzamento della qualita' ambientale;
f) le migliori condizioni per il contenimento del consumo dell'energia e del suolo, anche con lo scopo di mantenere la piu' estesa fruizione a scopi agricoli e forestali, nonche' per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative;
g) la sicurezza rispetto ai rischi correlati all'utilizzo del territorio.
Art. 9
 (Elementi del PTR)
1. Il PTR e' costituito da:
a) un documento che analizza lo stato del territorio della regione, ivi incluse le relazioni che lo legano agli ambiti circostanti, le principali dinamiche che esercitano un'influenza sull'assetto del territorio o da questo sono influenzate, nonche' lo stato generale della pianificazione della Regione e dei Comuni;
b) un documento che stabilisce gli obiettivi del PTR, generali e di settore, sulla base delle finalita' strategiche indicate dalla legge e descrive le azioni di pianificazione per conseguire gli obiettivi;
c) idonee rappresentazioni grafiche;
d) norme di attuazione che disciplinano tutta l'attivita' di pianificazione di competenza regionale e assicurano la cogenza del PTR;
e) una relazione illustrativa.
2. Il PTR esprime altresi' la valenza paesaggistica di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, e contiene prescrizioni finalizzate alla tutela delle aree di interesse naturalistico e paesaggistico di cui alle direttive comunitarie e relativi atti di recepimento, nonche' alle norme di legge nazionale e regionale.
3. Il PTR e' rappresentato mediante WebGIS o altri piu' evoluti sistemi informatici e banche dati, nonche' da supporti grafici idonei a rappresentare l'assetto territoriale.
Art. 10
 (Formazione del PTR)
1. La formazione del PTR e delle sue varianti avviene con le metodologie di Agenda 21 e in conformita' alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alle successive norme di recepimento.
2. La Giunta regionale predispone il progetto di PTR e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. La Giunta regionale valuta il parere del Consiglio delle autonomie locali ed elabora il progetto definitivo di PTR.
4. Il progetto definitivo di PTR e' sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta ed e' adottato, eventualmente modificato sulla base del parere consiliare, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Decorso infruttuosamente il termine si prescinde dal parere.
5. Il PTR adottato e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e depositato per la libera consultazione presso la competente struttura regionale. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione possono formulare osservazioni:
a) gli enti e gli organismi pubblici;
b) le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi;
c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di PTR adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
6. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 5, il PTR e' approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione e' pubblicato contestualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Il PTR entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. I contenuti prescrittivi derivanti da norme statali e comunitarie successive alla data di approvazione del PTR sono recepiti nel PTR entro centoventi giorni con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11
 (Contenuti prescrittivi del PTR)
1. Le risorse essenziali di interesse regionale, i livelli di qualita', le prestazioni minime e le regole d'uso individuati nel PTR costituiscono elementi strutturali della pianificazione territoriale regionale e sono recepiti negli strumenti urbanistici comunali con le modalita', le procedure e i tempi previsti dalla presente legge.
2. L'individuazione delle soglie, oltre le quali le risorse essenziali sono di interesse regionale, si informa ad almeno uno dei seguenti criteri, per il perseguimento delle finalita' strategiche del PTR:
a) funzionale, che considera il valore ed il ruolo di preminenza assunto dalla risorsa essenziale;
b) fisico-dimensionale, che considera l'estensione quantitativa della risorsa essenziale;
c) prestazionale, che considera il livello qualitativo di efficienza della risorsa essenziale;
d) regolativo, che considera la normativa comunitaria, statale e regionale, nonche' le altre disposizioni regolative e programmatorie regionali, disciplinanti la risorsa essenziale;
e) vocazionale, che considera l'attitudine e le potenzialita' di attrazione della risorsa essenziale.
3. L'individuazione delle competenze per le risorse essenziali del paesaggio e degli edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale e' determinata considerando il contesto in cui si trova inserita la risorsa, il livello di tutela e il grado della sua valorizzazione, nonche' l'attitudine allo svolgimento della sua funzione.
Art. 12
 (Efficacia)
1. Il Comune adegua i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale dalla data di entrata in vigore del PTR e delle sue varianti.
2. L'adeguamento di cui al comma 1 e' assolto con l'adozione del PSC entro il termine di tre anni, ovvero di quattro anni nell'ipotesi in cui Comuni contermini vi provvedano in forma associata.
3. Il decorso infruttuoso del termine di cui al comma 2 sospende ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, che siano in contrasto con le previsioni del PTR.
Capo II
 Piani regionali di settore e piani territoriali infraregionali
Art. 13
 (Piani di settore)
1. I Piani di settore approvati dalla Regione in applicazione di leggi statali e regionali si conformano alle prescrizioni del PTR e contengono una relazione di coerenza con il PTR medesimo.
2. I Piani di settore possono costituire variante al PTR qualora formati nel rispetto delle finalita', dei contenuti e delle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10.
Note:
1Integrata la disciplina da art. 7, comma 1, L. R. 11/2009
Art. 14
 (Piani territoriali infraregionali)
1. I piani territoriali infraregionali sono gli strumenti di pianificazione di enti pubblici ai quali e' attribuita per legge una speciale funzione di pianificazione territoriale per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Il piano territoriale infraregionale si conforma alle prescrizioni del PTR e contiene una relazione di coerenza alle previsioni del PTR.
3. I Piani territoriali infraregionali si armonizzano con gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della presente legge e sono approvati dal Presidente della Regione.
Note:
1Integrata la disciplina da art. 7, comma 1, L. R. 11/2009
2Integrata la disciplina da art. 8, comma 2, L. R. 11/2009
Capo III
 Strumenti e contenuti della pianificazione comunale
Art. 15
 (Piano strutturale comunale)
1. Il Piano strutturale comunale ha durata indeterminata e:
a) costituisce il quadro conoscitivo del territorio comunale idoneo a delineare le strategie e le azioni per lo sviluppo, conservazione e valorizzazione delle risorse essenziali;
b) recepisce le prescrizioni di PTR;
c) fissa gli indicatori di monitoraggio per la valutazione ambientale strategica (VAS);
d) stabilisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali di livello comunale;
e) individua gli ambiti urbanizzati, non urbanizzati, urbanizzabili e la rete delle infrastrutture, definiti secondo le tipologie e nei limiti del PTR;
f) definisce la metodologia e i criteri, nonche' i limiti, per l'individuazione degli ambiti di perequazione urbanistica, di compensazione urbanistica e di compensazione territoriale.
2. Il PSC e' rappresentato mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 16
 (Finalita' strategiche del PSC)
1. Il PSC persegue le seguenti finalita' strategiche:
a) la conservazione e la valorizzazione del territorio comunale attuando le previsioni del PTR anche in relazione ai profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e ambientale;
b) le migliori condizioni per la crescita economica del Comune e lo sviluppo sostenibile della competitivita' del sistema comunale;
c) la coesione sociale della comunita', nonche' l'integrazione territoriale, economica e sociale del Comune con i territori contermini;
d) il miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunita', degli ecosistemi e, in generale, l'innalzamento della qualita' ambientale;
e) le migliori condizioni per il contenimento del consumo dell'energia e del suolo, anche con lo scopo di mantenere la piu' estesa fruizione a scopi agricoli e forestali, nonche' per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative;
f) la sicurezza rispetto ai rischi correlati all'utilizzo del territorio comunale.
Art. 17
 (Procedura di formazione del PSC)
1. Il Consiglio comunale impartisce alla Giunta comunale le direttive per la predisposizione del PSC e delle sue varianti e le comunica ai soggetti di cui all'articolo 18, comma 3.
2. Il Comune elabora il documento preliminare di piano, lo approva e convoca la conferenza di pianificazione con le modalita' di cui all'articolo 18.
3. Il Comune richiede alla Regione l'intesa di pianificazione sul PSC, ai sensi dell'articolo 19.
4. Il Consiglio comunale adotta il PSC nel rispetto dell'intesa con la Regione.
5. Il Comune pubblica l'avviso di adozione del PSC sul Bollettino Ufficiale della Regione e contestualmente deposita il PSC presso la propria sede per trenta giorni, entro i quali chiunque puo' formulare osservazioni.
6. Il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni e approva il PSC qualora non siano introdotte modifiche ai contenuti dell'intesa. Il PSC approvato e' trasmesso alla Regione.
7. Il Comune richiede alla Regione una nuova intesa, qualora, in sede di approvazione, modifichi i contenuti di PSC, gia' oggetto di intesa.
8. La struttura regionale competente conferma, entro sessanta giorni dalla ricezione del PSC approvato, il rispetto dell'intesa di pianificazione. Decorso il predetto termine, nel silenzio dell'Amministrazione regionale, il PSC si intende conforme all'intesa. L'avviso di approvazione e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. La struttura regionale competente, qualora il PSC approvato non rispetti i contenuti dell'intesa, informa la Giunta regionale e restituisce gli atti al Comune.
10. Il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.
11. Il PSC approvato in mancanza o in difformita' dell'intesa di pianificazione e' inefficace.
12. Il PSC e' assoggettato alle metodologie di Agenda 21 e alla procedura di VAS.
Art. 18
 (Conferenza di pianificazione)
1. Il Comune convoca e presiede la conferenza di pianificazione per formare e variare il PSC.
2. La conferenza verifica la completezza e l'aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio, raccoglie e integra le valutazioni dei soggetti partecipanti. La conferenza, se richiesta, esprime valutazioni preliminari sul DPP.
3. La Regione, la Provincia territorialmente competente, i soggetti pubblici che svolgono funzioni pianificatorie, le Amministrazioni statali competenti, nonche' i Comuni contermini sono convocati di diritto al fine del raggiungimento delle intese o degli atti di assenso.
4. Il Comune ha facolta' di convocare altri soggetti pubblici.
5. Nella conferenza di pianificazione sono prioritariamente promosse le intese necessarie a definire le previsioni urbanistiche di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonche' di quelli ricadenti in ambito territoriale di competenza di soggetti di diritto pubblico ai quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione.
6. Il verbale della conferenza di pianificazione, contenente l'acquisizione di intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente e rilasciati dalle Amministrazioni dello Stato nella conferenza di pianificazione, sostituisce le procedure di acquisizione degli atti per la formalizzazione di intese e concerti e di rilascio di nulla osta, autorizzazioni e assensi.
7. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il procedimento della conferenza di pianificazione e' disciplinato dal Comune.
Art. 19
 (Intesa di pianificazione)
1. Il Comune e la Regione definiscono l'intesa di pianificazione sul PSC al termine della conferenza di pianificazione.
2. L'intesa ha per oggetto il recepimento nel PSC delle prescrizioni di PTR vigente, nonche' la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
3. Il Comune puo' proporre che nell'intesa siano previsti interventi di trasformazione del territorio e scelte urbanistiche relative a risorse essenziali di livello comunale.
4. La Regione esprime l'intesa sul PSC con deliberazione della Giunta regionale e il Comune con la deliberazione consiliare, di cui all'articolo 17, comma 4.
5. La Regione esprime l'intesa sul PSC sovracomunale, in relazione all'adeguatezza del prescelto ambito territoriale ai sensi delle norme vigenti.
6. La Regione delega il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai soggetti indicati all'articolo 58, comma 3.
Art. 20
 (Salvaguardia)
1. Il Comune, a decorrere dalla data della deliberazione di adozione del PSC o delle varianti al piano in vigore e sino alla data di entrata in vigore del piano medesimo, sospende ogni determinazione sulle domande di rilascio di titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni del PSC adottato.
2. La sospensione di cui al comma 1 opera per un termine massimo di due anni per il PSC comunale e per un termine massimo di tre anni per il PSC sovracomunale.
3. La salvaguardia di cui al presente articolo non opera per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonche' per gli interventi di pubblica utilita' e interesse pubblico.
Art. 21
 (Piano operativo comunale)
1. Il Piano operativo comunale, predisposto dal Comune in conformita' delle previsioni del PSC, ha efficacia conformativa della proprieta' e durata indeterminata. E' facolta' di ogni Comune adottare e approvare il POC singolarmente o con modalita' sovracomunale. Il POC sovracomunale e' adottato e approvato dai medesimi organi che hanno approvato il PSC sovracomunale.
2. Il POC:
a) ripartisce il territorio comunale in zone omogenee con relative destinazioni d'uso e indici edilizi secondo le tipologie e nei limiti indicati dal PTR;
b) stabilisce norme tecniche di attuazione degli interventi di riqualificazione, di trasformazione e di conservazione;
c) stabilisce gli standard, individua e disciplina le aree destinate alla realizzazione del sistema delle infrastrutture, degli spazi, dei servizi pubblici e di interesse pubblico, le attrezzature di interesse collettivo e sociale, nonche' le zone preordinate alla tutela ambientale e del territorio;
d) individua gli ambiti da assoggettare obbligatoriamente a pianificazione di settore, nonche' a scala di maggior dettaglio, quelli da assoggettare a pianificazione attuativa e ne stabilisce le regole e le modalita' d'intervento;
e) individua gli ambiti in cui sono previsti interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
f) disciplina gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria anche con l'utilizzo della tecnica della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e della compensazione territoriale e individua le correlate aree destinate al trasferimento dei crediti edilizi, nonche' i relativi limiti di incremento edificatorio.
3. Il POC non puo' contenere previsioni che abbiano effetti significativi sull'ambiente tali da incidere sulla procedura di VAS fatta nel PSC.
Art. 22
 (Procedura di formazione del POC)
1. La Giunta comunale adotta il POC o le sue varianti e richiede la pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il POC adottato e' depositato, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione, presso la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque puo' formulare osservazioni e opposizioni.
3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, non acquisiti in sede di conferenza di pianificazione, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti anteriormente all'approvazione del POC.
4. Il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate ai sensi del comma 2 e approva il POC previa asseverazione di conformita' agli strumenti di pianificazione sovraordinata e alle disposizioni di legge. L'asseverazione e' firmata congiuntamente dal Sindaco, dal segretario comunale e dal responsabile del procedimento.
5. Il POC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.
Art. 23
 (Decadenza dei vincoli)
1. Le previsioni del POC che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio decadono qualora non siano state attuate o non sia iniziata la procedura per l'espropriazione degli immobili entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC medesimo.
2. La decadenza di cui al comma 1 non opera qualora i vincoli abbiano validita' permanente in quanto imposti da disposizioni di legge.
3. 
( ABROGATO )
4. Il Comune, in sede di reiterazione dei vincoli di cui al comma 1, puo' avvalersi di tecniche di perequazione e compensazione urbanistica per l'equo ristoro a favore dei proprietari degli immobili interessati.
5. Nelle more della reiterazione dei vincoli di cui al comma 1 non sono ammesse varianti che assoggettano a vincolo preordinato all'esproprio aree destinate a servizi. Sono comunque ammesse varianti per la realizzazione di lavori pubblici e quelle conseguenti a una conferenza di servizi, un accordo di programma, un'intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.
Note:
1Abrogato il comma 3 da art. 64, comma 1 lettera c ), L. R. 19/2009
Art. 24
 (Accelerazione di procedure)
1. L'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC, ferma restando la conformita' al PSC.
2. Lo strumento urbanistico del Comune adeguato al PTR ai sensi dell'articolo 12 puo' essere variato con accordo di programma, in presenza dei presupposti e con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
3. L'accordo di programma e' approvato con decreto del Presidente della Regione e determina le variazioni del PSC e, ove necessario, del POC, nel rispetto del PTR, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a pena di decadenza entro trenta giorni. L'accordo di programma diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione del Presidente della Regione. L'accordo di programma produce gli effetti del verbale della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 18, comma 6, nonche' dell'intesa di cui all'articolo 19.
4. I soggetti indicati all'articolo 18, comma 3, partecipano all'accordo di programma in relazione agli interessi e alle competenze coinvolti.
5. All'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno, o, in alternativa, il progetto preliminare dell'opera pubblica oggetto dell'accordo.
6. Il progetto preliminare di cui al presente articolo individua beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita').
7. Il competente organo istituzionale del soggetto di cui all'articolo 28 provvede alla ratifica di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui la variante urbanistica incida sugli strumenti di pianificazione sovracomunale.
Art. 25
 (Piani attuativi comunali)
1. I Piani attuativi comunali sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalita' previste nel regolamento comunale. I PAC sono addottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali.
2. Il PAC adottato e' depositato presso la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque puo' formulare osservazioni e opposizioni.
3. Le procedure di adozione e approvazione del PAC sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale e in particolare:
a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;
b) i piani per l'edilizia economica e popolare;
c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
d) i piani di recupero;
e) i programmi integrati di intervento;
f) i programmi di recupero e riqualificazione urbana.
4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione dei PAC comporta la pubblica utilita' delle opere.
5. Il Comune, su richiesta del proponente un PAC di iniziativa privata, puo' attribuire all'atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui e' subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessita' di pronunce deliberative.
6. I rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PAC sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC.
7. Il PAC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.
Note:
1Sostituite parole al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 12/2008
Capo IV
 Pianificazione sovracomunale
Art. 26
 (Requisiti per la pianificazione sovracomunale)
1. La pianificazione sovracomunale coinvolge il territorio di Comuni contermini in numero non inferiore a cinque, oppure non inferiore a un terzo dei Comuni della provincia, o con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti.
2. La funzione della pianificazione sovracomunale e' svolta con le modalita' degli articoli 27 e 28.
3. Il Comune capoluogo, la Comunita' montana e la Citta' metropolitana possono svolgere singolarmente la funzione della pianificazione sovracomunale.
Art. 27
 (Affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistici)
1. I Comuni territorialmente contermini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, che intendono svolgere congiuntamente la funzione della pianificazione sovracomunale, possono, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, affidare la predisposizione degli strumenti urbanistici a:
a) Associazione intercomunale anche costituita in ASTER;
b) Unione di Comuni;
c) Comune capoluogo;
d) Comunita' montana;
e) Citta' metropolitana;
f) Provincia.
2. La convenzione di cui al comma 1 contiene le direttive del Consiglio comunale per la predisposizione degli strumenti urbanistici.
Art. 28
 (Delega della funzione della pianificazione)
1. I Comuni territorialmente contermini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, possono delegare la funzione della pianificazione sovracomunale a:
a) Unione di Comuni;
b) Comune capoluogo;
c) Comunita' montana;
d) Citta' metropolitana;
e) Provincia;
f) Ente di pianificazione intercomunale.
2. Gli atti di pianificazione sono adottati con le procedure di cui al capo III dai competenti organi istituzionali dei soggetti delegati.
3. La facolta' di cui al comma 1 viene esercitata mediante stipula di apposita convenzione approvata dai Consigli comunali che indica il mandato di pianificazione assegnato al soggetto delegato e, in particolare, durata, contenuto, modalita' di esercizio della funzione pianificatoria e vigilanza sulla funzione delegata.
Art. 29
 (Ente di pianificazione intercomunale)
1. I Comuni territorialmente contermini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, possono costituire l'Ente di pianificazione intercomunale (EPI), soggetto pubblico con personalita' giuridica, per l'esercizio congiunto della funzione della pianificazione sovracomunale.
2. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dai Consigli dei Comuni. L'istituzione dell'EPI decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.
3. Lo statuto individua gli organi dell'EPI e le loro competenze, le modalita' per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario; definisce altresi' le procedure conseguenti allo scioglimento dell'EPI o al recesso da parte dei Comuni partecipanti, fermo restando il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 26.
4. Il segretario dell'EPI e' nominato tra i segretari dei Comuni costituenti.
5. I Comuni costituenti l'EPI definiscono mediante convenzione approvata dai Consigli comunali il contenuto della funzione pianificatoria delegata, i suoi limiti, la durata, le modalita' di esercizio, le modalita' di vigilanza e la ripartizione degli oneri per l'esercizio della funzione.
Art. 30
 (Contenuti della pianificazione sovracomunale)
1. La funzione della pianificazione sovracomunale si esercita, nel rispetto delle procedure di cui al capo III del presente titolo e delle prescrizioni di PTR, mediante lo strumento del PSC, che considera come territorio quello dei Comuni interessati.
2. La pianificazione sovracomunale consente:
a) la previsione di nuove zone residenziali di espansione, industriali, artigianali, commerciali, turistiche ovvero l'ampliamento di quelle esistenti;
b) la previsione di infrastrutture, servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico, di scala sovracomunale.
3. I Comuni che non svolgono la funzione della pianificazione sovracomunale possono approvare strumenti urbanistici o loro varianti nelle fattispecie di cui al comma 2, lettere a) e b), esclusivamente per adeguare le attivita' gia' insediate nelle zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali esistenti ad obblighi derivanti da normative regionali, statali e comunitarie.
4. Nuove zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali di espansione non sono ammesse, se non in sede di pianificazione sovracomunale, salvo diversa prescrizione di PTR.
5. L'ampliamento delle zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali di espansione nei Comuni che non svolgono la pianificazione sovracomunale e' ammesso nei limiti del PTR.
6. La Regione e' autorizzata a concedere contributi, nella misura stabilita dalla legge annuale di bilancio, ai soggetti di pianificazione sovracomunale per la redazione degli strumenti di pianificazione sovracomunale.
Capo V
 Perequazione urbanistica e compensazione territoriale
Art. 31
 (Perequazione urbanistica)
1. Il Comune puo' utilizzare la tecnica della perequazione urbanistica in sede di pianificazione operativa e attuativa relativamente a immobili destinati a trasformazione urbanistica, mediante convenzione con i proprietari degli immobili interessati.
2. La disciplina della perequazione urbanistica per gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria e' stabilita nel POC e nei PAC, in modo tale da assicurare la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.
Art. 32
 (Compensazione urbanistica)
1. Il Comune e i proprietari delle aree da destinare a servizi possono concordare la cessione delle medesime al Comune, a fronte di una compensazione attuata mediante il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale a cio' preventivamente destinate.
2. La compensazione puo' aver luogo mediante convenzione fra il Comune e i proprietari delle aree interessate dagli interventi, che stabilisca:
a) le modalita' di calcolo dei crediti edificatori;
b) la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;
c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori;
d) la corresponsione di un importo pari all'indennita' di esproprio per il caso di impossibilita' di utilizzazione del credito edificatorio nel periodo convenuto.
Art. 33
 (Compensazione territoriale)
1. I Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione strutturale in forma sovracomunale possono utilizzare la tecnica della compensazione territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori, contro equivalenti valori di natura urbanistica o economica.
TITOLO III
 INFORMATIZZAZIONE E MONITORAGGIO
Art. 34
 (Informatizzazione degli strumenti urbanistici)
1. La Regione e il Comune formano i propri strumenti di pianificazione territoriale e le loro varianti con metodologie informatiche standardizzate, secondo modalita' stabilite ai sensi del presente articolo.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale adottati e approvati, formati con le metodologie informatiche di cui al comma 1, sono inseriti nel Sistema territoriale regionale (SITER). L'inserimento dei piani nel SITER costituisce certificazione di conformita' all'originale.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalita' tecniche da assumere nella redazione degli strumenti di pianificazione e negli atti di convalida secondo modelli standardizzati.
Art. 35
 (Supporti informativi e cartografici)
1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale provvede all'organizzazione di una banca dati informatica, nella quale sono raccolti, elaborati e interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica, riguardanti le dinamiche del territorio.
2. I soggetti che approvano PSC, POC e PAC trasmettono alla Regione copia dei piani medesimi in formato elettronico secondo le modalita', i tempi e le specifiche di cui all'articolo 34. In caso di omessa o ritardata trasmissione la Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti all'inadempimento, anche nominando un commissario ad acta. Il commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali.
3. E' fatto obbligo agli uffici regionali, alle Province, ai Comuni e agli altri enti pubblici di inviare periodicamente alla struttura di cui al comma 1 le informazioni territoriali a disposizione per l'implementazione della banca dati informatica.
4. La struttura di cui al comma 1 fornisce i supporti tecnici, informatici e cartografici per la formazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale, nonche' i supporti tecnici e cartografici di base per la predisposizione di cartografie tematiche da curare in collaborazione con le altre Direzioni dell'Amministrazione regionale.
5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalita' tecniche da assumere nell'organizzazione della banca dati informatica, secondo modelli standardizzati.
Art. 36
 (Rapporti annuali sullo stato del territorio)
1. La Regione pubblica annualmente il Rapporto sullo stato del territorio del Friuli Venezia Giulia con il quale da' conto della condizione del territorio nell'anno precedente anche in comparazione con la condizione accertata negli anni antecedenti quello oggetto d'esame. Il rapporto da' conto inoltre dell'attivita' di pianificazione svolta dalla Regione e dai Comuni. Il Rapporto e' messo a dispozione del pubblico in formato elettronico.
2. I Comuni pubblicano ogni anno il Rapporto comunale sullo stato del territorio con il quale danno conto della condizione del territorio nell'anno precedente anche in comparazione con la condizione accertata negli anni antecedenti quello oggetto d'esame. Il Rapporto comunale da' inoltre conto dell'attivita' di pianificazione svolta dall'Amministrazione comunale, nonche' dell'attivita' edilizia eseguita. Il Rapporto e' messo a disposizione del pubblico in formato elettronico entro il trenta giugno ed e' trasmesso alla Regione con il medesimo formato entro la stessa data.
3. Il Rapporto comunale di cui al comma 2, e' redatto dal Comune che puo' avvalersi del soggetto cui e' stata delegata, singolarmente o in forma sovracomunale, la funzione della pianificazione strutturale, sulla base delle specifiche indicate dal regolamento di cui all'articolo 61. In caso di omessa o ritardata trasmissione alla Regione entro i termini di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti all'inadempimento, anche nominando un commissario ad acta. Il commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali.
Note:
1Derogata la disciplina da art. 2, comma 2, L. R. 12/2008
PARTE II
 DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1 lettera a ), L. R. 19/2009
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1 lettera a ), L. R. 19/2009
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1Aggiunto il comma 7 bis da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008
2Aggiunto il comma 7 ter da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008
3Aggiunto il comma 7 quater da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008
4Aggiunto il comma 7 quinquies da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008
5Aggiunto il comma 7 sexies da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008
6Aggiunto il comma 7 septies da art. 2, comma 3, L. R. 12/2008
7Articolo abrogato da art. 64, comma 1 lettera a ), L. R. 19/2009
Art. 40
 (Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)
1. Gli interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), e successive modifiche, da realizzare in area agricola sono individuati dal POC nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), e successive modifiche, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modifiche.
1 bis. Per quanto riguarda la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra l'individuazione di cui al comma 1 puo' interessare esclusivamente aree agricole che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) non essere comprese in piani o programmi regionali di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali o dei prodotti di cui alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali);
b) non rientrare nell'ambito di filiere di prodotti di pregio come individuate dalla struttura regionale competente;
c) risultare incolte per almeno l'80 per cento della superficie;
d) possedere opere di urbanizzazione o edifici.
Note:
1Aggiunto il comma 1 bis da art. 4, comma 60, L. R. 11/2011
2Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 4, comma 61, L. R. 11/2011
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 4, L. R. 12/2008
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1 lettera a ), L. R. 19/2009
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1 lettera a ), L. R. 19/2009
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1Sostituite parole al comma 1 da art. 2, comma 5, L. R. 12/2008
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1 lettera a ), L. R. 19/2009
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1 lettera a ), L. R. 19/2009
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1 lettera a ), L. R. 19/2009
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1 lettera a ), L. R. 19/2009
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1Sostituito il comma 2 da art. 2, comma 6, L. R. 12/2008
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1 lettera a ), L. R. 19/2009
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1Sostituite parole al comma 1 da art. 2, comma 7, L. R. 12/2008
2Abrogata la lettera g ), comma 1 da art. 2, comma 8, L. R. 12/2008
3Abrogata la lettera l ), comma 1 da art. 2, comma 8, L. R. 12/2008
4Aggiunto il comma 1 bis da art. 2, comma 9, L. R. 12/2008
5Aggiunto il comma 1 ter da art. 2, comma 9, L. R. 12/2008
6Aggiunto il comma 1 quater da art. 3, comma 1, L. R. 2/2009
7Aggiunto il comma 1 quinquies da art. 3, comma 1, L. R. 2/2009
8Abrogato il comma 1 quater da art. 19, comma 1 lettera i ), L. R. 16/2009
9Abrogato il comma 1 quinquies da art. 19, comma 1 lettera i ), L. R. 16/2009
10Articolo abrogato da art. 64, comma 1 lettera a ), L. R. 19/2009
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1 lettera a ), L. R. 19/2009
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1Sostituite parole al comma 1 da art. 2, comma 10, L. R. 12/2008
2Aggiunto il comma 3 bis da art. 2, comma 11, L. R. 12/2008
3Aggiunto il comma 3 ter da art. 20, comma 6, L. R. 16/2008
4Articolo abrogato da art. 64, comma 1 lettera a ), L. R. 19/2009
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1Aggiunto il comma 1 bis da art. 2, comma 12, L. R. 12/2008
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1 lettera a ), L. R. 19/2009
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1 lettera a ), L. R. 19/2009
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1 lettera b ), L. R. 3/2011
PARTE III
 PAESAGGIO
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 54
 (Finalita')
1. La presente legge, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce attuazione del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, per la valorizzazione del paesaggio e si conforma agli obblighi e ai principi derivanti dalla legge dello Stato.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche.
Art. 55
 (Beni paesaggistici)
1. I beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, sono individuati dal PTR e dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.
Art. 56
 (Commissione regionale)
1. La Regione istituisce una o piu' commissioni ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche.
2. Di ciascuna commissione fanno parte i componenti individuati dall'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche.
3. La Provincia designa il proprio rappresentante nell'ambito della commissione.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico all'unita' previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Sostituita la rubrica da art. 66, comma 2, L. R. 17/2010
Art. 57
 (Valenza paesaggistica del PTR)
1. La valenza paesaggistica e' attribuita al PTR, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, qualora il medesimo sia predisposto nel rispetto di procedure, tempi e metodologie indicate dall'intesa interistituzionale di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Il PTR qualifica i tipi di paesaggio e individua gli ambiti di paesaggio in base alle caratteristiche naturali e storiche e in relazione alla tipologia, rilevanza e integrita' dei valori paesaggistici.
3. Il PTR definisce per ciascun ambito di paesaggio le prescrizioni da recepirsi direttamente negli strumenti urbanistici comunali, nonche' criteri e metodologie per la definizione a livello comunale e sovracomunale degli aspetti paesaggistici di dettaglio e di qualita'.
4. La Regione, ai fini di cui all'articolo 135, comma 3, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, garantisce con l'intesa di pianificazione che il PSC e il POC dei Comuni interessati dall'ambito di paesaggio abbiano i contenuti previsti dal comma 3.
TITOLO II
 CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA
Art. 58
 (Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)
1. Con regolamento regionale e' disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformita' alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.
2. I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo 42/2004.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 12/2008
2Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (B.U.R. 07/04/2010, n. 14), l'illegittimità costituzionale del comma 1 e delle parole "a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica" del comma 2, come sostituiti dall'art. 2, comma 13, L.R. 12/2008. Il testo coordinato del comma 1 viene pertanto ripristinato nella versione antecedente alla sostituzione ed il comma 2 viene adeguato come da pronunciamento della Corte.
3Articolo sostituito da art. 66, comma 3, L. R. 17/2010
Art. 59
 (Commissioni locali per il paesaggio)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della LR 21 ottobre 2008, n. 12, i Comuni titolari, ai sensi dell'articolo 60, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica, istituiscono e disciplinano una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I Comuni possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificita' paesaggistiche territoriali individuate dal piano paesaggistico regionale.
3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune presso il quale e' istituita.
4. In via transitoria, sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio di cui al presente articolo, per le autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni il parere obbligatorio previsto dal comma 3 e' reso dalla commissione edilizia del Comune territorialmente competente, integrata da uno a tre esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita, il regolamento edilizio comunale attribuisce esclusivamente ai suindicati esperti le predette funzioni valutative.>>.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 14, L. R. 12/2008
Art. 60
 (Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in via transitoria)
1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale, le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dai Comuni, a eccezione di quelle di seguito indicate che rimangono di competenza regionale:
a) le autorizzazioni relative a nuovi edifici o a interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento di edifici con una volumetria superiore, nei comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, a 10.000 metri cubi; con una volumetria superiore a 5.000 metri cubi nei comuni con piu' di 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri comuni della regione; a tal fine la popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
b) le autorizzazioni relative a riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri comuni;
c) le autorizzazioni relative a opere e interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), a eccezione di quelli per i quali e' prevista la presentazione della denuncia di inizio attivita' ovvero quelli eseguibili in attivita' edilizia libera';
d) le autorizzazioni relative a opere e interventi sulle linee di coste marittime e lagunari, definite dalla massima escursione di marea;
e) le autorizzazioni relative a opere e interventi che implichino movimenti di terra superiori a 30.000 metri cubi;
e bis) le autorizzazioni relative a opere e interventi assoggettati a conformita' urbanistica secondo la legge regionale.
2. Nelle aree destinate a parco o a riserva naturale regionale, fino all'adozione del piano di conservazione e sviluppo, rimangono di competenza regionale le autorizzazioni relative a opere infrastrutturali e alle opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni ed enti pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 147 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.
3. La funzione sanzionatoria e' altresi' esercitata dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
4. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale l'accertamento della compatibilita' paesaggistica e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 167 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, spetta alla Regione e ai Comuni secondo la suddivisione di competenza stabilita dal presente articolo.
4 bis. La Giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura regionale competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, fatto salvo quanto disposto dal comma 1.
4 ter. Qualora la verifica di cui al comma 4 bis individui Comuni non conformi ai requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, la Giunta regionale puo' delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai soggetti individuati dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004, previo accertamento da parte della struttura regionale competente di sussistenza dei requisiti stabiliti.
Note:
1Aggiunta la lettera e bis ), comma 1 da art. 2, comma 15, L. R. 12/2008
2Aggiunto il comma 4 bis da art. 2, comma 16, L. R. 12/2008
3Aggiunto il comma 4 ter da art. 2, comma 16, L. R. 12/2008
4Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (B.U.R. 07/04/2010, n. 14), l'illegittimità costituzionale del comma 1, limitatamente alle parole "Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR". Il testo coordinato del comma 1 viene pertanto adeguato come da pronunciamento della Corte.
5Sostituite parole al comma 1 da art. 66, comma 4 lettera a ), L. R. 17/2010
6Abrogate parole alla lettera a ), comma 1 da art. 66, comma 4 lettera b ), L. R. 17/2010
7Aggiunte parole alla lettera c ), comma 1 da art. 66, comma 4 lettera c ), L. R. 17/2010
8Sostituite parole al comma 4 da art. 66, comma 4 lettera d ), L. R. 17/2010
PARTE IV
 POTESTA' REGOLAMENTARE
Art. 61
 (Potesta' regolamentare)
1. Il regolamento di attuazione della presente legge e' emanato in conformita' ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, nonche' ai seguenti ulteriori principi:
a) adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione;
b) semplificazione, omogeneita' e trasparenza delle procedure;
c) collaborazione tra i soggetti istituzionali;
d) responsabilita';
e) sviluppo sostenibile;
f) interesse regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato secondo i criteri di coamministrazione, partecipazione, pubblicita' e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare. La Commissione consiliare esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della Parte I della presente legge con riferimento a:
a) contenuti minimi del DPP, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;
b) contenuti minimi degli elaborati di PSC, POC e PAC, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;
c) procedure di armonizzazione dei piani territoriali infraregionali;
d) informatizzazione degli strumenti urbanistici e metodologie informatiche di rappresentazione;
e) disciplina dell'osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'attivita' edilizia e del paesaggio;
f) specifiche tecniche per la redazione del Rapporto comunale sullo stato del territorio.
4. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte II della presente legge e sono disciplinati:
a) il certificato di conformita' urbanistica dei lavori pubblici;
b) gli oneri di urbanizzazione;
c) gli standard urbanistici;
d) la convenzione relativa agli interventi di edilizia abitativa;
e) il controllo e la vigilanza sull'attivita' edilizia;
f) le residenze agricole;
g) la determinazione delle variazioni essenziali e le limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 39, comma 3.
5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio ed e' disciplinato il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio.
6. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.
7. Il regolamento di cui all'articolo 58, comma 4, e' predisposto in conformita' ai principi, ai criteri e secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.
Note:
1Sostituito il comma 5 da art. 66, comma 5, L. R. 17/2010
PARTE V
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 62
 (Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio)
1. La Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale svolge l'attivita' di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica per il monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonche' per il monitoraggio dell'attivita' edilizia, dell'uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio mediante la raccolta ed elaborazione di dati e informazioni anche mediante piattaforme informatiche.
2. Per lo svolgimento delle attivita' dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare intese con i soggetti pubblici per gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati.
3. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, secondo procedure e metodologie individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.
4. I risultati dell'attivita' dell'Osservatorio sono pubblicati con le metodologie informatiche individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.
5. La struttura regionale competente e' autorizzata ad attuare, in collaborazione con l'ANCI, attivita' di formazione a favore dei dipendenti degli enti locali e lo svolgimento di un adeguato ciclo di informazione a favore delle categorie professionali e degli amministratori degli enti locali.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico all'unita' previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 63
 (Norme finali e transitorie)
1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, e' definita sulla base delle norme previgenti.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati alle prescrizioni di PTR in sede di approvazione.
3. Le procedure di autorizzazione paesaggistica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle in corso alla data di adeguamento di cui all'articolo 60, sono definite in base alla normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.
4. I procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo la normativa previgente.
5. Il Comune, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, puo':
a) adottare con le procedure stabilite dal regolamento di attuazione varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici che non siano in contrasto con il PTR;
b) prevedere nuove zone residenziali di espansione o ampliamenti delle medesime nella misura complessiva massima del 2 per cento dei residenti risultanti dalle liste anagrafiche dell'anno precedente per i Comuni eccedenti 5.000 abitanti e nella misura massima del 4 per cento nei Comuni fino a 5.000 abitanti;
c) prevedere nuove zone omogenee D2 e D3 o ampliamenti delle medesime nella misura complessiva massima del 5 per cento della relativa superficie prevista dai vigenti strumenti urbanistici.
6. Il Comune classificato turistico ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, puo' altresi' autorizzare incrementi di volumetrie per nuove strutture alberghiere o ricettivo-complementari o ampliamenti di quelle esistenti nella misura massima del 5 per cento rispetto a quelle previste dallo strumento urbanistico vigente.
7. Sono fatti salvi gli atti amministrativi assunti in attuazione della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).
8. 
( ABROGATO )
8 bis. L'articolo 63 bis trova applicazione anche nei confronti delle procedure di formazione in corso degli strumenti urbanistici di cui al comma 1.
9. 
( ABROGATO )
Note:
1Abrogato il comma 8 da art. 2, comma 17, L. R. 12/2008
2Aggiunto il comma 8 bis da art. 2, comma 18, L. R. 12/2008
3Abrogato il comma 9 da art. 47, comma 1, L. R. 16/2008
Art. 63 bis
 (Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)
1. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 63 e all'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), e' soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo.
2. Lo strumento urbanistico generale considera la totalita' del territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi:
a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonche' la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico e ambientale;
b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attivita' economiche presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale;
c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente;
d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, la capacita' insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi.
3. Lo strumento urbanistico generale contiene:
a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonche' di revisione o aggiornamento del piano medesimo;
b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;
c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;
d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;
e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilita' ambientale delle previsioni di piano;
f) l'individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densita' insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona;
g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti pubblici ai quali le leggi statali e regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi;
h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali);
i) l'individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici e i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione.
4. Con lo strumento urbanistico generale possono essere posti vincoli di inedificabilita' relativamente a:
a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale;
b) protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico;
c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumita' di persone e cose.
5. Nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.
6. Lo strumento urbanistico generale contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi.
7. Lo strumento urbanistico generale disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici, normativi e descrittivi:
a) sono strumenti grafici:
1) la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonche' la perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;
2) la rappresentazione schematica della strategia del piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del piano;
3) le planimetrie di progetto;
b) sono strumenti normativi e descrittivi:
1) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali e la relazione con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilita', riferiti agli specifici contenuti del piano, per l'attuazione, la revisione o l'aggiornamento del piano medesimo; la flessibilita' non puo' consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano superiore al 10 per cento, in relazione alla quantita' complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni, attuabile anche con piu' interventi successivi, con esclusione di riduzioni delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale; per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento, la flessibilita' puo' consentire variazioni fino al 20 per cento;
2) la relazione con l'illustrazione del progetto e con il programma di attuazione delle previsioni del piano;
3) le norme tecniche di attuazione.
8. Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a). Le direttive vengono portate a conoscenza dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende che esercitano pubblici servizi, nonche' dei Comuni contermini.
9. Il progetto di strumento urbanistico generale o una sua variante e' adottato dal Consiglio comunale ed e' inviato all'Amministrazione regionale che ne da' avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 9, e' depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinche' chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tale forma di pubblicita' puo' essere sostituita dall'affissione di manifesti.
11. Entro il periodo di deposito chiunque puo' presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico generale possono presentare opposizioni sulle quali il Comune e' tenuto a pronunciarsi specificatamente.
12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, nonche' il Ministero per i beni e le attivita' culturali, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, puo' comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:
a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;
b) dalla necessita' di tutela e valorizzazione del paesaggio, qualora siano interessati beni e localita' sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, e di quella di complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della Parte II del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, secondo le prescrizioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonche' le intese con gli enti pubblici di cui al comma 3, lettera g), nei limiti della competenza degli enti stessi.
14. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 12, approva lo strumento urbanistico generale, con deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora:
a) non vi sia la necessita' di raggiungere le intese di cui al comma 13 o le stesse siano gia' raggiunte;
b) non siano state presentate opposizioni e osservazioni;
c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.
15. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il Consiglio comunale, si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione e' comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 13 non siano raggiunte.
16. La deliberazione del Consiglio comunale e i relativi atti, di cui al comma 15, sono inviati all'Amministrazione regionale. La Giunta regionale ne conferma l'esecutivita' con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
17. Ferma restando la disposizione di cui al comma 18, la Giunta regionale non conferma l'esecutivita' della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui al comma 3, lettera a), nonche' per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve regionali.
18. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 15, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, con proprio decreto, dispone l'introduzione nello strumento urbanistico generale approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutivita', ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 15, secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L'avviso del decreto del Presidente della Regione e' pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
19. Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
20. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalita' di esercizio di attivita' di rilievo sociale, economico e ambientale relativamente all'intero territorio comunale, integrano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono, ove necessario, variante al medesimo purche' rientrino nella flessibilita' di cui al comma 7, lettera b), numero 1); in caso contrario, sono osservate le procedure di adozione e approvazione previste dal presente articolo.
21. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti dei Comuni classificati montani ai sensi della legge regionale o aventi una popolazione residente inferiore a 2.500 abitanti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), e' disciplinata dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 86/2008, purche' non vengano modificate le previsioni dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
22. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante non sostanziale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 86/2008.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008
2Abrogate parole al comma 1 da art. 1, comma 21, L. R. 22/2009
Art. 63 ter
 (Validita' temporale e salvaguardia degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis)
1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti formati ai sensi dell'articolo 63 bis hanno durata indeterminata ed entrano in vigore, a seconda dei casi, il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione:
a) della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 63 bis, comma 14;
b) dell'estratto della deliberazione della Giunta regionale di conferma di ese-cutivita' di cui all'articolo 63 bis, comma 16;
c) dell'avviso del decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 63 bis, comma 18.
2. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell'articolo 63 bis si applica l'articolo 20 in materia di salvaguardia, nel termine massimo di due anni. Il Consiglio comunale, in sede di adozione delle direttive di cui all'articolo 63 bis, comma 8, puo' prevedere che sia adottata analoga sospensione per gli interventi che siano in contrasto con le direttive suddette. In tal caso alla deliberazione del Consiglio comunale deve essere allegato idoneo elaborato grafico con l'indicazione delle aree soggette a regime di salvaguardia.
3. Ai PRPC si applica la salvaguardia di cui al comma 2.
4. La salvaguardia non trova applicazione relativamente ai contenuti previsti dall'articolo 63 bis, comma 7, lettera a), numero 2).
5. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell'articolo 63 bis si applica l'articolo 23 in materia di decadenza dei vincoli.
6. Nelle aree assoggettate a PRPC, nelle quali i vincoli e i limiti edificatori posti dalle norme di piano perdano efficacia per mancata adozione entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano medesimo dei relativi piani attuativi, precedentemente all'adozione delle varianti di cui all'articolo 23 e' consentita l'adozione di PRPC, purche' tali strumenti prevedano le attrezzature e i servizi necessari alle esigenze dei soggetti insediabili nelle aree interessate o sia dimostrato il soddisfacimento di tali esigenze dai servizi e dalle attrezzature pubbliche eventualmente esistenti, con l'osservanza delle prescrizioni di zona e degli indici edilizi previsti dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008
Art. 63 quater
 (Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)
1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione dello strumento urbanistico generale comunale, provvisto della relazione di flessibilita' di cui all'articolo 63 bis, comma 7, lettera b), numero 1), il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo puo' apportare modifiche secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque nei limiti della flessibilita' cosi' come definita. L'osservanza delle indicazioni dello strumento urbanistico generale e il rispetto dei limiti di flessibilita' devono essere asseverati dal progettista incaricato della redazione dello strumento attuativo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008
Art. 64
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche;
b) gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 (Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonche' ulteriori disposizioni in materia urbanistica);
c) la legge regionale 4 gennaio 1994, n. 1 (Disposizioni integrative alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di residenze agricole);
d) l'articolo 31 (Disposizioni transitorie in materia di pianificazione territoriale) della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31;
h) il capo I (Modifiche a disposizioni della legge regionale 52/1991 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e di tutela del paesaggio) della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;
n) gli articoli da 1 a 18 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7 (modificativi della legge regionale 52/1991);
p) la lettera b) del comma 7 dell'articolo 3; le lettere c) e j) del comma 10 dell'articolo 4; il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativi della legge regionale 52/1991);
t) gli articoli 54, 60 e 68, comma 1, lettera t), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (modificativi della legge regionale 52/1991);
u) il secondo comma dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3, 4 e 20 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilita');
v) gli articoli da 2 a 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualita' e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia);
w) dall'articolo 3 all'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).
Art. 65
 (Rinvio)
1. Tutti i riferimenti alla legge regionale 52/1991, nonche' agli articoli da 3 a 8 della legge regionale 30/2005 contenuti nelle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 66, si intendono riferiti alla presente legge per quanto compatibili.
2. 
( ABROGATO )
Note:
1Abrogato il comma 2 da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.
2Modificata la rubrica da art. 2, comma 19, L. R. 12/2008
Art. 66
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. L'articolo 6, comma 2, gli articoli da 8 a 11, l'articolo 39, l'articolo 53, l'articolo 58, comma 4, l'articolo 61, comma 7, l'articolo 62, commi 5 e 6, e l'articolo 63, commi 3, 7, 8 e 9, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.


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