Art. 62
(Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio)
1. La Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale svolge l'attivita' di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica per il monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonche' per il monitoraggio dell'attivita' edilizia, dell'uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio mediante la raccolta ed elaborazione di dati e informazioni anche mediante piattaforme informatiche.
2. Per lo svolgimento delle attivita' dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare intese con i soggetti pubblici per gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati.
3. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, secondo procedure e metodologie individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.
4. I risultati dell'attivita' dell'Osservatorio sono pubblicati con le metodologie informatiche individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.
5. La struttura regionale competente e' autorizzata ad attuare, in collaborazione con l'ANCI, attivita' di formazione a favore dei dipendenti degli enti locali e lo svolgimento di un adeguato ciclo di informazione a favore delle categorie professionali e degli amministratori degli enti locali.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico all'unita' previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 63
(Norme finali e transitorie)
1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, e' definita sulla base delle norme previgenti.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati alle prescrizioni di PTR in sede di approvazione.
3. Le procedure di autorizzazione paesaggistica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle in corso alla data di adeguamento di cui all'articolo 60, sono definite in base alla normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.
4. I procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo la normativa previgente.
5.
Il Comune, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, puo':
a) adottare con le procedure stabilite dal regolamento di attuazione varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici che non siano in contrasto con il PTR;
b) prevedere nuove zone residenziali di espansione o ampliamenti delle medesime nella misura complessiva massima del 2 per cento dei residenti risultanti dalle liste anagrafiche dell'anno precedente per i Comuni eccedenti 5.000 abitanti e nella misura massima del 4 per cento nei Comuni fino a 5.000 abitanti;
c) prevedere nuove zone omogenee D2 e D3 o ampliamenti delle medesime nella misura complessiva massima del 5 per cento della relativa superficie prevista dai vigenti strumenti urbanistici.
6. Il Comune classificato turistico ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, puo' altresi' autorizzare incrementi di volumetrie per nuove strutture alberghiere o ricettivo-complementari o ampliamenti di quelle esistenti nella misura massima del 5 per cento rispetto a quelle previste dallo strumento urbanistico vigente.
8 bis. L'articolo 63 bis trova applicazione anche nei confronti delle procedure di formazione in corso degli strumenti urbanistici di cui al comma 1.
Note:
1Abrogato il comma 8 da art. 2, comma 17, L. R. 12/2008
2Aggiunto il comma 8 bis da art. 2, comma 18, L. R. 12/2008
3Abrogato il comma 9 da art. 47, comma 1, L. R. 16/2008
Art. 63 bis
(Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)
1. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 63 e all'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della
legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), e' soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo.
2.
Lo strumento urbanistico generale considera la totalita' del territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi:
a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonche' la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico e ambientale;
b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attivita' economiche presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale;
c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente;
d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, la capacita' insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi.
3.
Lo strumento urbanistico generale contiene:
a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonche' di revisione o aggiornamento del piano medesimo;
b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;
c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;
d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;
e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilita' ambientale delle previsioni di piano;
f) l'individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densita' insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona;
g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti pubblici ai quali le leggi statali e regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi;
h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali);
i) l'individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici e i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione.
4.
Con lo strumento urbanistico generale possono essere posti vincoli di inedificabilita' relativamente a:
a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale;
b) protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico;
c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumita' di persone e cose.
5. Nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.
6. Lo strumento urbanistico generale contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi.
7.
Lo strumento urbanistico generale disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici, normativi e descrittivi:
a)
sono strumenti grafici:
1) la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonche' la perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;
2) la rappresentazione schematica della strategia del piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del piano;
3) le planimetrie di progetto;
b)
sono strumenti normativi e descrittivi:
1) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali e la relazione con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilita', riferiti agli specifici contenuti del piano, per l'attuazione, la revisione o l'aggiornamento del piano medesimo; la flessibilita' non puo' consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano superiore al 10 per cento, in relazione alla quantita' complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni, attuabile anche con piu' interventi successivi, con esclusione di riduzioni delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale; per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento, la flessibilita' puo' consentire variazioni fino al 20 per cento;
2) la relazione con l'illustrazione del progetto e con il programma di attuazione delle previsioni del piano;
3) le norme tecniche di attuazione.
8. Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a). Le direttive vengono portate a conoscenza dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende che esercitano pubblici servizi, nonche' dei Comuni contermini.
9. Il progetto di strumento urbanistico generale o una sua variante e' adottato dal Consiglio comunale ed e' inviato all'Amministrazione regionale che ne da' avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 9, e' depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinche' chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tale forma di pubblicita' puo' essere sostituita dall'affissione di manifesti.
11. Entro il periodo di deposito chiunque puo' presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico generale possono presentare opposizioni sulle quali il Comune e' tenuto a pronunciarsi specificatamente.
12.
Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, nonche' il Ministero per i beni e le attivita' culturali, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, puo' comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:
a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;
b) dalla necessita' di tutela e valorizzazione del paesaggio, qualora siano interessati beni e localita' sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla
Parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, e di quella di complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della
Parte II del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, secondo le prescrizioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonche' le intese con gli enti pubblici di cui al comma 3, lettera g), nei limiti della competenza degli enti stessi.
14.
Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 12, approva lo strumento urbanistico generale, con deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora:
a) non vi sia la necessita' di raggiungere le intese di cui al comma 13 o le stesse siano gia' raggiunte;
b) non siano state presentate opposizioni e osservazioni;
c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.
15. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il Consiglio comunale, si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione e' comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 13 non siano raggiunte.
16. La deliberazione del Consiglio comunale e i relativi atti, di cui al comma 15, sono inviati all'Amministrazione regionale. La Giunta regionale ne conferma l'esecutivita' con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
17. Ferma restando la disposizione di cui al comma 18, la Giunta regionale non conferma l'esecutivita' della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui al comma 3, lettera a), nonche' per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve regionali.
18. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 15, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, con proprio decreto, dispone l'introduzione nello strumento urbanistico generale approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutivita', ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 15, secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L'avviso del decreto del Presidente della Regione e' pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
19. Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione i capi I e II del
titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
20. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalita' di esercizio di attivita' di rilievo sociale, economico e ambientale relativamente all'intero territorio comunale, integrano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono, ove necessario, variante al medesimo purche' rientrino nella flessibilita' di cui al comma 7, lettera b), numero 1); in caso contrario, sono osservate le procedure di adozione e approvazione previste dal presente articolo.
22. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'
articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante non sostanziale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 86/2008.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008
2Abrogate parole al comma 1 da art. 1, comma 21, L. R. 22/2009
Art. 63 ter
(Validita' temporale e salvaguardia degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis)
1.
Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti formati ai sensi dell'articolo 63 bis hanno durata indeterminata ed entrano in vigore, a seconda dei casi, il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione:
a) della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 63 bis, comma 14;
b) dell'estratto della deliberazione della Giunta regionale di conferma di ese-cutivita' di cui all'articolo 63 bis, comma 16;
c) dell'avviso del decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 63 bis, comma 18.
2. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell'articolo 63 bis si applica l'articolo 20 in materia di salvaguardia, nel termine massimo di due anni. Il Consiglio comunale, in sede di adozione delle direttive di cui all'articolo 63 bis, comma 8, puo' prevedere che sia adottata analoga sospensione per gli interventi che siano in contrasto con le direttive suddette. In tal caso alla deliberazione del Consiglio comunale deve essere allegato idoneo elaborato grafico con l'indicazione delle aree soggette a regime di salvaguardia.
3. Ai PRPC si applica la salvaguardia di cui al comma 2.
4. La salvaguardia non trova applicazione relativamente ai contenuti previsti dall'articolo 63 bis, comma 7, lettera a), numero 2).
5. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell'articolo 63 bis si applica l'articolo 23 in materia di decadenza dei vincoli.
6. Nelle aree assoggettate a PRPC, nelle quali i vincoli e i limiti edificatori posti dalle norme di piano perdano efficacia per mancata adozione entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano medesimo dei relativi piani attuativi, precedentemente all'adozione delle varianti di cui all'articolo 23 e' consentita l'adozione di PRPC, purche' tali strumenti prevedano le attrezzature e i servizi necessari alle esigenze dei soggetti insediabili nelle aree interessate o sia dimostrato il soddisfacimento di tali esigenze dai servizi e dalle attrezzature pubbliche eventualmente esistenti, con l'osservanza delle prescrizioni di zona e degli indici edilizi previsti dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2008