LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 4
 (Rapporti con le altre comunità linguistiche)
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di collaborazione tra le istituzioni friulane e quelle delle comunità ladine del Veneto e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché della comunità romancia del Cantone dei Grigioni della Federazione elvetica in particolare nei settori della linguistica, dell'istruzione, della formazione e dei mezzi di informazione.
2. La Regione promuove, altresì, rapporti di collaborazione tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e tra le loro istituzioni e sostiene progetti comuni atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalità, ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 20/2019