LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 21
 (Elenco dei revisori)
1. È istituito presso la Direzione l'Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza della Direzione, di seguito denominato Elenco.
2. Nell'Elenco sono iscritti, su domanda, i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, abilitati all'esercizio delle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, ovvero iscritti al registro dei revisori legali.
3. Possono essere, altresì, iscritti i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del diploma di istruzione media-superiore che abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi promossi dall'Amministrazione regionale ovvero dal Ministero competente.
4. I revisori iscritti nell'Elenco devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione ai pubblici uffici e non trovarsi, nell'esercizio dell'attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
5. La Direzione dispone la cancellazione dall'Elenco dei soggetti privi dei requisiti necessari a mantenere l'iscrizione e di quelli che non abbiano ultimato la revisione nei termini previsti dalla vigente disciplina.
6. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 5, la cancellazione dall'Elenco dei soggetti dalle stesse incaricati.
7. In apposita sezione dell'Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione a effettuare le revisioni delle banche di credito cooperativo negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36 ovvero dal Ministero competente.
8.  
( ABROGATO )
(3)
8 bis. Il revisore si astiene dall'effettuare revisioni in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 17, comma 8, comunicando la causa di incompatibilità al soggetto competente per il conferimento dell'incarico, entro quindici giorni dall'accertamento della stessa.
8 ter. Il revisore che viola la disposizione di cui al comma 8 bis è immediatamente cancellato dall'Elenco, ovvero dalla sezione di cui al comma 7, ed è tenuto a restituire il tesserino di identificazione.
8 quater. I soggetti cancellati dall'Elenco non possono richiedere per i successivi tre anni una nuova iscrizione.
Note:
1Comma 8 bis aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 8 ter aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 17/2010
3Comma 8 abrogato da art. 2, comma 76, L. R. 14/2012
4Comma 3 interpretato da art. 74, comma 1, L. R. 26/2012
5Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 10/2014
6Comma 8 quater aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 13/2020