LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 20
 (Vigilanza sulle banche di credito cooperativo)
1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di pertinenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, senza oneri per l'Amministrazione regionale.
2. Per le banche di credito cooperativo che aderiscono a un Organismo specializzato, riconosciuto dall'Amministrazione regionale d'intesa con la Banca d'Italia sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività, la revisione cooperativa è disposta dall'Organismo stesso.
3. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato, ma aderiscono a una Associazione nazionale, la revisione è svolta dall'Associazione nazionale stessa, anche attraverso le sue articolazioni territoriali.
4. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato né a un'Associazione nazionale, la revisione è effettuata dalla Direzione.
5. La Regione determina, con regolamento regionale, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalità e i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 53, comma 1, L. R. 17/2010