LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Capo VI
 Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
Art. 23
 (Disposizioni transitorie)
1. Nelle more dell'emanazione del regolamento per la disciplina dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni costituiti da almeno due anni all'atto della presentazione della relativa domanda di contributo, che dichiarino di svolgere attività rivolta alla minoranza slovena facendo uso prevalentemente della lingua slovena.
2. In sede di prima applicazione e nelle more del procedimento previsto dall'articolo 6, sono riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le seguenti organizzazioni:
a) Slovenska kulturno-gospodarska zveza - Unione culturale economica slovena;
b) Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene.
3. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 18, comma 5, rimangono in vigore, in quanto compatibili con le norme della presente legge, i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 23/2001.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 7, comma 39, lettera c), L. R. 12/2009
Art. 24
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
j) la legge regionale 5 novembre 2003, n. 16 (Disposizioni riguardanti la Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena);
k) il comma 32 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).
2. Le abrogazioni disposte dal comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), decorrono dall'1 gennaio 2008.
Art. 25
 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.260.1.3018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 6.2.270.1.52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 399 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 3, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati: UPB 52.2.280.1.664 / capitolo 156, UPB 52.2.280.1.3016 / capitolo 20, UPB 52.2.280.2.666 / capitoli 180 e 182.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo per il sostegno delle attività degli enti ed organizzazioni della minoranza slovena - fondi statali>>.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Sovvenzioni annue a sostegno dell'attività di enti ed organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena - fondi statali>>.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5591 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole <<degli enti, istituzioni e organismi di interesse primario della minoranza slovena>> sono sostituite con le parole <<degli enti ed organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena - fondi statali>>.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole <<delle istituzioni ed associazioni>> sono sostituite con le parole <<di enti ed organizzazioni>> e infine sono aggiunte le parole <<- fondi statali>>.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5593 (1.1.162.2.06.06) che per l'anno 2008 è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione <<Convenzioni con enti ed organizzazioni della minoranza slovena per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza>>.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo regionale per lo sviluppo montano destinato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nelle comunità medesime e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena - fondi statali>>.
11. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettera a), nell'unità previsionale di base 8.4.300.2.316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è istituito <<per memoria>> il capitolo 5585 (2.1.242.3.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione <<Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte capitale>>.
12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettere b), c) d), e), f), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte corrente>>.
13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22 fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5594 (1.1.162.2.06.06) che per l'anno 2008 è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione <<Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale>>.
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 5571 e 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.