LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Principi generali)
1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce e concorre a tutelare e valorizzare la minoranza linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.
2. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'applicazione, in particolare, dei principi espressi:
b) dall'articolo 3 dello Statuto;
c) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazione Unite il 10 dicembre 1948;
d) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);
e) dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);
f) dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;
g) dai documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;
h) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992.
3. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale in materia, come recata in particolare dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e dal decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche friulana e germanofona, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.
Art. 2
 (Ambito territoriale di applicazione)
1. Le norme della presente legge si applicano nell'intero territorio della regione, salvi i casi espressamente riferiti al territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.
2. Il territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena comprende le aree individuate ai sensi della legge 38/2001.
3. Nel territorio di cui al comma 2 i provvedimenti della presente legge riguardano anche il resiano e le varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.
Art. 3
 (Rapporti internazionali)
1. Nei rapporti istituzionali di carattere internazionale la Regione promuove e sostiene, nell'ambito delle proprie competenze, le politiche e le iniziative atte a rafforzare e valorizzare le diversità culturali e linguistiche, con particolare attenzione a quelle legate alla presenza di minoranze linguistiche sul territorio.
2. In particolare, nell'ambito dei rapporti istituzionali con la Repubblica di Slovenia, la Regione promuove e dà impulso a iniziative atte a garantire il miglioramento del livello di tutela della minoranza linguistica slovena presente nel Friuli Venezia Giulia e della comunità nazionale italiana in Slovenia e a favorire una migliore conoscenza e fruizione delle lingue minoritarie nei rispettivi territori di insediamento.
3. In accordo con le autorità della Repubblica di Slovenia, con le organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6 e con gli organi rappresentativi della comunità nazionale italiana in Slovenia, possono essere avviate forme di collaborazione e istituiti organismi congiunti, al fine di migliorare l'integrazione delle due minoranze nella realtà culturale, sociale ed economica transfrontaliera.
Art. 4
 (Collaborazione tra le identità linguistiche regionali)
1. La Regione promuove iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra la minoranza linguistica slovena e la comunità di lingua italiana, tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e le loro istituzioni, nonché tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle lingue minoritarie.
2. La Regione sostiene la realizzazione di progetti comuni, atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalità, ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 20/2019