LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 20
 (Interventi per lo sviluppo dei territori delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale)
1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall' articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 è destinato alle Unioni territoriali intercomunali Unione del Canal del Ferro-Val Canale, Unione del Torre e Unione del Natisone per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni appartenenti alle aree territoriali adeguate individuate nell'allegato C bis riferito all' articolo 4 ter della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, le Unioni territoriali intercomunali ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.
3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.
4. Per la programmazione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo le Unioni territoriali indicate possono, ai sensi dell' articolo 24, comma 2, della legge regionale 26/2014 , convenzionarsi tra loro e con singoli Comuni dell'area considerata non aderenti a un'Unione.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 12, comma 1, L. R. 4/2008
2Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 4/2008
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera d), L. R. 20/2015
4Articolo sostituito da art. 6, comma 51, L. R. 14/2016
5Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 12/2017