LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 11
 (Rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena)
1. Nell'esercizio del diritto riconosciuto dall'articolo 8 della legge 38/2001, i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena possono rivolgersi all'Amministrazione regionale in lingua slovena, verbalmente o per iscritto, e hanno diritto di ottenere risposta, entro i termini previsti dalla normativa vigente, nella stessa lingua o in lingua italiana con allegato il testo in lingua slovena.
2. Al fine di garantire l'effettività del diritto di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale assicura la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena negli uffici del Consiglio regionale, nonché nei propri uffici e in quelli degli enti da essa dipendenti, e istituisce, nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia e Cividale, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, appositi uffici destinati alla comunicazione istituzionale e alla gestione delle relazioni con il pubblico, anche in lingua slovena.
3. Al fine di diffondere tra il proprio personale la conoscenza della lingua slovena, l'Amministrazione regionale promuove l'organizzazione di appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale e ne favorisce la frequenza.
4. Gli uffici del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti comunicano, anche in lingua slovena, le informazioni dirette al pubblico, nonché quelle di specifico interesse per la minoranza e assicurano che le informazioni istituzionali e promozionali diffuse sul territorio regionale siano pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua slovena.
5. I formulari e la modulistica per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge sono predisposti dagli uffici in forma bilingue, italiano e sloveno.
6. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, le insegne e le indicazioni esposte al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative della Regione sono corredate della traduzione in lingua slovena.