LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 10
 (Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena)
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.
2. Alla Conferenza sono chiamati a partecipare i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 8, i componenti del Comitato istituzionale paritetico e dell'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, nonché i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 5. Sono inoltre invitati ai lavori della Conferenza il Direttore generale, nonché i dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali competenti nelle materie cui attengono gli interventi previsti dalla presente legge.
3. La Conferenza verifica altresì lo stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.
4. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 211, L. R. 14/2012
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, comma 1, L. R. 12/2017
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 4, L. R. 44/2017
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 10, L. R. 13/2019
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, L. R. 20/2019
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 123, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 122, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.