LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Capo V
 Strumenti finanziari
Art. 18 ante
  (Rimodulazione destinazione fondi statali a favore della minoranza linguistica slovena)
1. Ai fini della rimodulazione prevista dall' articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2015), l'Amministrazione regionale determina nella legge finanziaria regionale la destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 18, 19 e 20 della presente legge in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella Regione Friuli Venezia Giulia).
1 bis. Al fine di fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie, la rimodulazione di cui al comma 1 può prevedere una percentuale destinata a quota di accantonamento, da ripartire per le medesime finalità con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all’articolo 8.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 20/2015
2Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 41, lettera a), L. R. 34/2015
3Parole sostituite al comma 1 bis da art. 7, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 18
 (Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)
1. In attuazione dell' articolo 16 della legge 38/2001 , è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i fondi statali secondo la ripartizione determinata ai sensi dell’articolo 18 ante della presente legge.
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.
3. Come enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste;
b) Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia;
c) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD);
d) Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste;
e) Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD);
f) Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste.
4. Come enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione e di offerta di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, delle arti cinematografiche, delle attività museali e di conservazione del patrimonio storico la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste;
b) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste;
c) Associazione "Združenje Kinoatelje" di Gorizia;
d) Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone.
4 bis. Come enti che operano con una propria attività di produzione e di offerta nei settori del teatro e dello spettacolo con l'organizzazione di stagioni teatrali, rassegne di eventi e manifestazioni culturali la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste;
b) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia;
c) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia.
(6)
5. Come organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno di ambito ex provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia;
b) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste;
c) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia;
d) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste.
6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;
b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;
c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;
d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia.
7. La Regione sostiene l'attività degli enti indicati con riferimento alle categorie di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6. A tal fine con la legge di stabilità regionale sono stabilite per ciascuna categoria le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del fondo di cui al comma 1. L'entità del sostegno finanziario, definito in percentuale nell'ambito del finanziamento per ciascuna categoria, destinato a ciascun ente riconosciuto di rilevanza primaria è determinato a seguito di una valutazione del programma di attività e iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identità della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia che ogni ente presenta a cadenza biennale.
7 bis. Con apposito regolamento sono stabiliti le modalità e i parametri in base ai quali sono valutati, nell'ambito delle diverse categorie di appartenenza, i programmi presentati dagli enti riconosciuti di rilevanza primaria da realizzarsi nell'arco di un biennio. La valutazione va effettuata da un'apposita commissione istituita per ciascuna delle categorie indicate ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 con la presenza di esperti proposti dalla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8.
8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, devono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5.
9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.
10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 anche in collaborazione tra loro.
11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8. Sulla medesima proposta, la Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.
12. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
Note:
1Derogata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 6/2013
2Derogata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 6/2013
3Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 6/2014
4Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera b), L. R. 20/2015
5Comma 4 sostituito da art. 7, comma 57, lettera a), L. R. 31/2017
6Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 57, lettera b), L. R. 31/2017
7Comma 6 sostituito da art. 7, comma 57, lettera c), L. R. 31/2017
8Comma 7 sostituito da art. 7, comma 57, lettera d), L. R. 31/2017
9Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 57, lettera e), L. R. 31/2017
10Comma 6 sostituito da art. 1, comma 28, L. R. 12/2018
11Parole aggiunte alla lettera d) del comma 4 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
12Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 19
 (Contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)
1. Sulla base della ripartizione dei fondi statali determinata ai sensi dell'articolo 18 ante, la Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, definisce il riparto delle risorse disponibili per le finalità di cui all' articolo 8 della legge 38/2001, anche su base pluriennale, autorizzando gli uffici ad adottare i conseguenti provvedimenti.
2. Le risorse oggetto del riparto di cui al comma 1 sono destinate all'Amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena di cui all'articolo 19 bis, agli enti locali, alle istituzioni scolastiche per il tramite dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena della Direzione scolastica regionale per il Friuli Venezia Giulia, alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell' articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 ).
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 45, L. R. 5/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera c), L. R. 20/2015
3Articolo sostituito da art. 4, comma 41, lettera b), L. R. 34/2015
4Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
5Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 19 bis
 (Ufficio centrale per la lingua slovena)
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 8 della legge 38/2001, è istituito presso l'Amministrazione regionale l’Ufficio centrale per la lingua slovena con funzioni di gestione e coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione.
2. L'Ufficio di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile con adeguato livello di professionalità e competenza linguistica, ha una propria autonomia organizzativa e dotazione organica di personale per assicurare lo svolgimento delle proprie attività, si coordina con le altre strutture organizzative regionali, avvalendosi delle specifiche funzioni esercitate dalle stesse e da Insiel SpA.
3. All'Ufficio di cui al comma 1 spetta in particolare provvedere alla creazione e gestione di un portale informatico dedicato all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, di un servizio di interpretariato e di un servizio di traduzione e revisione linguistica, nonché alla formazione linguistica del personale operante in lingua slovena nell'Amministrazione regionale e negli enti locali del territorio regionale e all'attività di normazione terminologica e coordinamento linguistico.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 34/2015
2Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
3Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 20
 (Interventi per lo sviluppo dei territori delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale)
1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall' articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 è destinato alle Unioni territoriali intercomunali Unione del Canal del Ferro-Val Canale, Unione del Torre e Unione del Natisone per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni appartenenti alle aree territoriali adeguate individuate nell'allegato C bis riferito all' articolo 4 ter della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, le Unioni territoriali intercomunali ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.
3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.
4. Per la programmazione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo le Unioni territoriali indicate possono, ai sensi dell' articolo 24, comma 2, della legge regionale 26/2014 , convenzionarsi tra loro e con singoli Comuni dell'area considerata non aderenti a un'Unione.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 12, comma 1, L. R. 4/2008
2Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 4/2008
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera d), L. R. 20/2015
4Articolo sostituito da art. 6, comma 51, L. R. 14/2016
5Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 12/2017
Art. 21
 (Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)
1. È istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.
2. Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile, le seguenti attività:
a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovena;
b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali;
c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell'educazione, dello sport e delle attività ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorità della Repubblica Slovena;
d) interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all'articolo 19 della legge 38/2001, realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili stessi.
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3. I criteri per la formazione del programma di ripartizione del Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena e il termine per la presentazione delle domande sono fissati con deliberazione annuale della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma di ripartizione delle risorse del Fondo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 39, lettera a), L. R. 12/2009
2Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 20/2019
3Comma 3 sostituito da art. 11, comma 2, L. R. 20/2019
Art. 21 bis
 (Contributo speciale al Comune di San Pietro al Natisone)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente al Comune di San Pietro al Natisone un contributo speciale per la copertura dei maggiori oneri derivanti all'Amministrazione comunale per spese di manutenzione e gestione ordinaria, ivi comprese le spese per l'attivazione di servizi complementari alla frequenza scolastica e per l'adeguamento e allestimento di locali della sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. L'importo del contributo per ciascun esercizio è determinato in sede di approvazione della legge finanziaria annuale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 39, lettera b), L. R. 12/2009
2Parole aggiunte al da art. 6, comma 7, L. R. 12/2010
Art. 22
 (Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)
1. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore del resiano possono essere finanziati programmi di intervento presentati dal Comune di Resia, nonché da enti e associazioni, anche non iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, aventi sede legale nel medesimo Comune.
2. Per la promozione delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono essere finanziati programmi di attività e iniziative presentati dai Comuni, nonché da enti e associazioni, anche non iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, aventi sede legale e operanti nei medesimi territori.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.
4. Il finanziamento non può essere cumulato con altri incentivi concessi ai sensi degli articoli 18 e 21.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 44, L. R. 34/2015
2Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 20/2019