LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 31
 (Capacità dell'infrastruttura ferroviaria)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere intese con il gestore della rete ferroviaria per la concessione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, con le quali il gestore della rete si impegna a mettere a disposizione dell'affidatario per i servizi ferroviari la capacità specifica dell'infrastruttura sotto forma di tracce orarie necessarie per l'espletamento dei servizi individuati dal bando di gara.