LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 22

Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/2007
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il saldo finanziario complessivo presunto di 674.918.227,11 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e nel bilancio per l'anno 2007, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2006, nell'importo di 905.364.964,55 euro, con una differenza in aumento di 230.446.737,44 euro, di cui:
a) 180.890.623,66 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1 approvata con il comma 2;
b) 10 milioni di euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A2 approvata con il comma 3 e finalizzate alla riduzione dell'indebitamento, con conseguente riduzione di pari importo dello stanziamento previsto per l'anno 2007 sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A1 relativa all'utilizzo dell'avanzo vincolato; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera b), per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alla riduzione del ricorso al mercato finanziario, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa.
4. In corrispondenza alle riduzioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 111 - tabella D - relativamente ai capitoli 2260, 2481 e 2502 limitatamente a 50.000 euro è disposta la riduzione di 306.600 euro dello stanziamento previsto per l'anno 2007 sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999, e in relazione al disposto di cui ai commi 3 e 4, l'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario disposta con l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è ridotta di complessivi 10.306.600 euro per l'anno 2007 e resta determinata nella misura massima di complessivi 805.562.927,80 euro, suddivisi in ragione di 284.974.618,35 euro per l'anno 2007, di 260.517.408,69 euro per l'anno 2008 e di 260.070.900,76 euro per l'anno 2009.
6. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A3 relativa alle maggiori entrate regionali; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
7. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A4 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.