<<Art. 6 bis
(Aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili naturali)
1. Qualora un terreno inserito nell'inventario di cui all'articolo 6, comma 1, non presenti i requisiti stabiliti dall'articolo 2, può essere escluso dall'inventario stesso a richiesta del Comune-proprietario o del conduttore, previa domanda in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l'eventuale aggiornamento dell'inventario.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'aggiornamento straordinario dell'inventario.>>.