LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 20

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.05 - Flora

Art. 6
 (Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate)
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per l'aggiornamento dello schedario e le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto, al reimpianto dei vigneti e per la conversione dei diritti di impianto e di reimpianto di vigneti nonché le modalità tecnico-procedurali per la misurazione delle superfici vitate.
1 bis. La conversione in autorizzazione dei diritti di impianto o di reimpianto dei vigneti è rilasciata dal Servizio regionale competente in materia di risorse agricole ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) 1308/2013 con efficacia dalla data di presentazione della relativa domanda.
2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per l'affidamento d'incarico, con convenzione, a soggetti pubblici o privati titolari delle professionalità richieste, per gli accertamenti tecnici a supporto dei procedimenti amministrativi in materia di potenziale viticolo e l'aggiornamento dello schedario.
3. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta realizzazione delle operazioni:
a) di impianto e reimpianto dei vigneti e di impianto per la produzione di piante madri per marze entro sessanta giorni dalla conclusione delle relative operazioni;
b) di sovrainnesto, di modifica della forma di allevamento e di infittimento del vigneto entro il 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale sono stati completati.
(3)
3 bis. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta estirpazione dei vigneti entro il termine del 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale è stata completata.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 20, lettera f), L. R. 33/2015
2Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 20, lettera g), L. R. 33/2015
3Comma 3 sostituito da art. 2, comma 20, lettera h), L. R. 33/2015
4Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 20, lettera i), L. R. 33/2015
5Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 11, L. R. 24/2016