LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 20

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.05 - Flora

Art. 3
 (Inventario del potenziale produttivo viticolo)
1. Ogni superficie vitata è soggetta a iscrizione a seguito di domanda allo schedario viticolo di cui all'articolo 145 del regolamento (UE) 1308/2013. Lo schedario è tenuto dall'Amministrazione regionale che può avvalersi di altri enti pubblici o organismi privati di riconosciuta competenza.
2. L'iscrizione della superficie vitata allo schedario costituisce condizione per procedere a interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
3. Ai fini dell'aggiornamento dello schedario il produttore comunica ogni variazione dell'estensione, delle caratteristiche tecniche e della titolarità della conduzione delle superfici vitate iscritte mediante i servizi telematici resi disponibili nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del sistema informativo agricolo del Friuli Venezia Giulia (SIAGRI).
4. I produttori che conducono una o più superfici vitate rientranti tra quelle di cui all'articolo 2 di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati sono esonerati dall'iscrizione delle stesse allo schedario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.
5. Sono, altresì, esonerati dall'iscrizione i produttori che alla data del 31 dicembre 2001 risultavano detentori di diritti di reimpianto di superfici vitate di entità inferiore a 1.000 metri quadrati e non risultavano proprietari o conduttori di altri vigneti.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 2, comma 29, L. R. 14/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 33/2015
3Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 20, lettera c), L. R. 33/2015