LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 20

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.05 - Flora

Art. 11
 (Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. In caso di omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione delle superfici vitate di cui all'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata da iscrivere allo schedario.
2. Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) 1308/2013 i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione.
3. I produttori che non procedono all'estirpazione delle superfici vitate di cui al comma 2 sono soggetti, oltre all'estirpo del vigneto:
a) alla sanzione amministrativa di 6.000 euro per ettaro, nel caso di estirpo completato entro centoventi giorni dalla data della notifica dell'irregolarità;
b) alla sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro, nel caso di estirpo completato il primo anno successivo alla scadenza di centoventi giorni dalla data della notifica dell'irregolarità;
c) alla sanzione amministrativa di 20.000 euro per ettaro, nel caso di estirpo completato dopo il primo anno successivo alla scadenza di centoventi giorni dalla data della notifica dell'irregolarità.
4. La sanzione di cui al comma 3 si applica anche ai produttori che non rispettano l'impegno di estirpo di una superficie vitata assunto con la presentazione della domanda di autorizzazione al reimpianto anticipato.
5. Fatti salvi i casi di forza maggiore il produttore:
a)   ( ABROGATA )
b) che non utilizza l'autorizzazione al reimpianto di un vigneto entro il periodo di validità decade dal diritto di reimpiantare il vigneto.
6. Il produttore che non procede alle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 3, entro novanta giorni dai termini ivi stabiliti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie interessata dalle operazioni per ciascuna campagna vitivinicola, o sua parte, successiva a quella in cui sono state realizzate le operazioni medesime.
7. Il produttore che non procede alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3 bis, è soggetto alla sanzione di 30 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata estirpata.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 2, comma 31, L. R. 14/2012
2Comma 5 abrogato da art. 2, comma 31, L. R. 14/2012
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 4, L. R. 6/2013
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 5, L. R. 6/2013
5Comma 6 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
6Comma 6 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
7Comma 6 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
8Comma 6 quater aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
9Comma 6 quinquies aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
10Comma 6 sexies aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
11Articolo sostituito da art. 3, comma 33, L. R. 34/2015
12Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 12, L. R. 24/2016
13Derogata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 12, L. R. 24/2016
14Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 3, comma 19, lettera b), L. R. 31/2017