LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/2007
Allegati:
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 18
 (Regime delle spese)
1. Le spese per lo svolgimento del referendum, anche qualora sia svolto con modalità elettroniche ai sensi degli articoli 7 e seguenti della presente legge, sono a carico della Regione. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti gli uffici di sezione e l'adunanza dei presidenti, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole). Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:
a) 1,00 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i Comuni con una sola sezione;
b) 1,00 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i Comuni sino a cinque sezioni;
c) 1,00 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i Comuni con più di cinque sezioni.