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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/2007
Allegati:
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 10
 (Costituzione dell'ufficio di sezione per il referendum per lo svolgimento delle consultazioni con voto elettronico e operazioni preliminari alla votazione)
1. Alle ore sedici del giorno che precede quello della votazione, il presidente assume in custodia il locale arredato a sede della sezione, contenente le macchine di voto elettronico, previa consegna a cura del sindaco, in aggiunta al materiale destinato all'ufficio elettorale di sezione, delle buste di cui all'articolo 8, comma 3, contenenti i supporti di memoria e i dispositivi di abilitazione al voto.
2. Il presidente costituisce l'ufficio di sezione per il referendum e, alla presenza di tutti i componenti, verifica che i sigilli della macchina siano intatti e accerta il corretto funzionamento dei sistemi informatici necessari per il regolare svolgimento delle operazioni referendarie. A tal fine il presidente provvede all'accensione di ogni macchina di voto elettronica e all'installazione in ognuna di esse del software di voto necessario per l'espressione elettronica del voto, la sua registrazione e il suo conteggio.
3. Il presidente procede all'operazione di test atta a verificare l'idoneità tecnica dei macchinari di voto, sulla base delle istruzioni impartite dal servizio elettorale.
4. In caso di eventuali deficienze emerse nel corso delle operazioni di cui ai commi precedenti, il presidente informa tempestivamente il sindaco affinché questi provveda a porvi rimedio immediatamente e comunque prima dell'inizio delle votazioni.
5. Il presidente dà atto nel verbale di quanto emerso e dei provvedimenti adottati. Rimanda quindi le operazioni alle ore sette del giorno seguente assegnando la custodia delle macchine di voto elettroniche, dei supporti informatici e degli ulteriori documenti alla forza pubblica.