1. La Giunta regionale svolge le funzioni previste dallo Statuto e dalla legge e coadiuva il Presidente della Regione nella determinazione e nell'attuazione dell'indirizzo politico. In particolare:
a) delibera i disegni di legge e i regolamenti regionali;
b) predispone il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo;
c) delibera gli indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni amministrative della Regione nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge;
d) delibera le nomine e le designazioni espressamente attribuite dalla legge, favorendo le pari opportunità tra i generi;
e) esercita, nei casi e con le modalità previste dalla legge, la vigilanza sugli enti e le aziende dipendenti dalla Regione;
f) delibera l'impugnazione delle leggi statali e delle altre Regioni e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale;
g) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
h) esercita, nei casi e con le modalità previste dalla legge, il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento degli atti obbligatori relativi all'esercizio di funzioni conferite dalla Regione nel rispetto del principio di leale collaborazione;
i) esprime al Governo i pareri di cui all'articolo 47 dello Statuto;
j) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalla legge regionale e adotta ogni atto amministrativo non espressamente attribuito ad altri organi della Regione.