LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
440.01 - Beni ambientali

Capo I
 Principi e disciplina generale
Art. 17
 (Obiettivi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), tutela l'ambiente dall'inquinamento acustico e persegue i seguenti obiettivi:
a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
b) regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
c) perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;
d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.
Art. 18
 (Competenze della Regione)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:
a) i criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
b) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei Comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995;
c) i criteri per la redazione della documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;
d) i criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 447/1995 e di cui all'articolo 30 e i criteri per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;
e) gli standard da adottare nella strutturazione delle banche dati di cui all'articolo 19, comma 1;
f) gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti di cui all'articolo 37, comma 2.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all'articolo 37, comma 1.
3. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 447/1995, sulla base dei Piani comunali di classificazione acustica, nonché delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.
4. La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, esercita il controllo sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica acustica.
Art. 19
 (Competenze delle Province)
1. Le Province individuano, su scala territoriale, gli ambiti di indagine e di studio nel settore del rumore ambientale. I risultati delle indagini e degli studi effettuati confluiscono in banche dati di riferimento, strutturate secondo standard definiti dalla Regione e accessibili a enti pubblici e a utenti privati.
2. Le Province coordinano le azioni di contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico e le azioni di bonifica dello stesso nelle aree ricadenti nel territorio di più Comuni.
3. Le Province coordinano i Piani comunali di classificazione acustica di Comuni confinanti nei casi di conflitto tra gli stessi.
4. Le Province esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge nelle zone ricadenti nel territorio di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, le Province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
Art. 20
 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni, entro cinque anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), approvano il Piano comunale di classificazione acustica di cui all'articolo 23.
2. I Comuni già dotati della classificazione acustica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), la adeguano entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1, ai criteri previsti dalla lettera a) del medesimo comma.
3. I Comuni rilasciano il nullaosta previsto dall'articolo 28, comma 5.
4. I Comuni approvano i Piani comunali di risanamento acustico nelle ipotesi previste dall'articolo 30.
5. I Comuni, anche avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo in relazione al rispetto:
a) delle prescrizioni mirate al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) delle disposizioni relative al rumore prodotto dall'uso di macchine o da attività svolte all'aperto;
c) delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti comunali di pianificazione e di regolamentazione;
d) della conformità alla normativa vigente della documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4.
6. I Comuni rilasciano l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 35, L. R. 22/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 24, L. R. 14/2012
Art. 21
 (Comitati misti paritetici)
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 447/1995, le azioni volte alla prevenzione e al contenimento delle emissioni acustiche nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate, sono definite mediante accordi conclusi all'interno dei comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari).
2. La Regione, i Comuni limitrofi all'insediamento militare, le Province interessate e l'ARPA stipulano protocolli d'intesa volti alla predisposizione della zonizzazione acustica parametrica delle aree interessate, all'individuazione di misure di mitigazione nell'ambito dei piani comunali di risanamento acustico e alla determinazione delle linee guida per l'adozione di varianti agli strumenti di pianificazione comunale.
3. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dalla Regione in attuazione dei protocolli d'intesa di cui al comma 2, sono definiti il quadro conoscitivo delle emissioni sonore delle sorgenti e delle immissioni di rumore percepite dai ricettori basato sulla zonizzazione acustica parametrica, nonché le misure di contenimento dell'inquinamento acustico da attuare mediante l'adozione dei Piani comunali di risanamento acustico.
Art. 22
 (Informazione sul rumore ambientale)
1. Le Province, in relazione alle funzioni previste dall'articolo 19, comma 1, sono tenute alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati delle informazioni sul rumore ambientale provenienti dalle indagini e dagli studi effettuati.
2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni di cui sopra, nonché il diritto di accesso alle stesse, sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11/2005.