LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
440.01 - Beni ambientali

Art. 8
 (Piano di azione regionale)
1. Il Piano di azione regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte alla prevenzione, al contenimento e al controllo, nel breve periodo, del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.
2. Il Piano di azione regionale è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e prevede, in caso di necessità, la sospensione delle attività che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. Il Piano di azione regionale è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione.
4. Il Piano di azione regionale è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.