Art. 39
(Poteri sostitutivi)
1. In caso di mancato esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d) ed e), la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata, ai sensi dell'
articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
2. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, la Provincia competente per territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente e predisposte adeguate garanzie procedimentali che ne consentano l'autonomo adempimento, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata.
3. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano comunale di classificazione acustica o del Piano comunale di risanamento acustico entro i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 23 e dall'articolo 30 e del mancato esercizio da parte delle Province e dei Comuni delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui, rispettivamente, all'articolo 19, comma 4, e all'articolo 20, comma 5, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi necessari ad assicurare il rispetto della norma violata ai sensi dell'
articolo 18 della legge regionale 1/2006.
4. Qualora sorgano conflitti tra Comuni confinanti in relazione al disposto di cui all'articolo 25, il Presidente della Regione convoca i rispettivi Sindaci per addivenire a un accordo. Trascorsi tre mesi senza che il conflitto sia risolto il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato comunica agli enti interessati la nomina del commissario ad acta.
5. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario ad acta sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.