LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
440.01 - Beni ambientali

Capo II
 Poteri sostitutivi, sanzioni e norme transitorie
Art. 39
 (Poteri sostitutivi)
1. In caso di mancato esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d) ed e), la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
2. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, la Provincia competente per territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente e predisposte adeguate garanzie procedimentali che ne consentano l'autonomo adempimento, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata.
3. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano comunale di classificazione acustica o del Piano comunale di risanamento acustico entro i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 23 e dall'articolo 30 e del mancato esercizio da parte delle Province e dei Comuni delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui, rispettivamente, all'articolo 19, comma 4, e all'articolo 20, comma 5, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi necessari ad assicurare il rispetto della norma violata ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 1/2006.
4. Qualora sorgano conflitti tra Comuni confinanti in relazione al disposto di cui all'articolo 25, il Presidente della Regione convoca i rispettivi Sindaci per addivenire a un accordo. Trascorsi tre mesi senza che il conflitto sia risolto il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato comunica agli enti interessati la nomina del commissario ad acta.
5. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario ad acta sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.
Art. 40
 (Sanzioni)
1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento atmosferico, dall'articolo 279 del decreto legislativo 152/2006.
2. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento acustico, dall'articolo 10 della legge 447/1995.
3. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 41
 (Norme transitorie)
1. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 e delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.
1 bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9 e 10, possono essere elaborati e adottati i relativi piani stralcio, con le medesime procedure previste per i Piani.
1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani comunali di classificazione acustica di cui all'articolo 23, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).
2. Ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 24/2006, i procedimenti relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in corso alla data dell'1 gennaio 2007, sono conclusi dall'Amministrazione regionale.
3. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 23, 26 e 30 e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18 si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 16/2008
2Comma 1 ter aggiunto da art. 133, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 42
 (Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.