Art. 11
(Estensione)
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, fatta salva la disciplina per il rilascio delle deroghe di cui all'
articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
1 quinquies. Al fine di prevenire e contenere i danni alle colture agricole e ad altre attività provocati dalla specie cinghiale, le assemblee dei soci delle Riserve di caccia possono deliberare di praticare la caccia di selezione al cinghiale anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'
articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.
1 sexies. L'attività venatoria di cui al comma 1 quinquies è consentita nei limiti dei piani di abbattimento concessi o approvati ai sensi della
legge regionale 6/2008 per il territorio della Riserva di caccia ed è esercitata esclusivamente dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione alla caccia di selezione.
1 septies. L'adozione di provvedimenti di deroga ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale per la specie cinghiale, con le modalità previste dall'articolo 6, è subordinata alla verifica dell'inefficacia dell'attività venatoria attuata nei territori delle Riserve di caccia, ai sensi dei commi 1 quinquies e 1 sexies, per la prevenzione e il contenimento dei danni.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
2Comma 1 ter aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
3Comma 1 quater aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
4Comma 1 quinquies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
5Comma 1 sexies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
6Comma 1 septies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
7Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 151, comma 1, L. R. 17/2010
8Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 1, L. R. 13/2013
9Comma 1 bis abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Comma 1 ter abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11Comma 1 quater abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.