LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2007
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 5
 (Requisiti soggettivi)
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, muniti di idoneità fisica, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo. 2. Si applicano le cause d'esclusione e di impedimento di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 77/2002. 3. I soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, sono destinatari di attività di informazione e di sensibilizzazione sui temi e sui valori inerenti il servizio civile volontario, con modalità e strumenti adeguati.