LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2007
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 20
 (Formazione e aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile regionale e solidale)
1. La Regione attiva e sostiene, in collaborazione con la struttura statale competente, la formazione e l'aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile, sulla base di percorsi formativi definiti nell'ambito delle linee di programmazione regionale del servizio civile regionale e solidale che contengano elementi di cittadinanza attiva e di animazione dei territori e delle comunità.
2. L'attuazione dei percorsi formativi per i responsabili del servizio civile è realizzata dalla Regione secondo le modalità previste dalle normative nazionali.
3. La Regione promuove, almeno una volta all'anno, una giornata d'incontro tra i giovani volontari per l'approfondimento di argomenti inerenti il servizio civile, lo scambio di esperienze e idee, e l'elaborazione di proposte di miglioramento del servizio stesso.
3 bis. Per le attività previste dal presente articolo, nonché per ogni altra attività a supporto dell'attuazione della presente legge, la Regione è autorizzata a finanziare uno specifico progetto di promozione e sviluppo del servizio civile regionale e solidale presentato da uno o più enti con sede nel territorio regionale, anche in partenariato tra loro, iscritti nella prima classe dell'Albo nazionale degli enti di servizio civile di cui alla legge 64/2001 e al decreto legislativo 77/2002.
3 ter. Le modalità per la presentazione e selezione del progetto di cui al comma 3 bis sono stabilite nell'ambito del documento di programmazione di cui all'articolo 17.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 67, lettera b), L. R. 27/2014
2Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 67, lettera b), L. R. 27/2014