LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2007
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 14
 (Enti di servizio civile)
1. I progetti per il servizio civile regionale e solidale sono presentati da enti pubblici, enti e organizzazioni privati che possiedono i requisiti di cui all'articolo 3 della legge 64/2001, purché iscritti all'albo regionale degli enti di servizio civile.
1 bis. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi sede nel Friuli Venezia Giulia possono presentare progetti di servizio civile solidale, anche se non iscritte all'albo regionale degli enti di servizio civile.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 40, L. R. 24/2009