LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2007
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 12
 (Benefici e riconoscimenti)
1. A coloro che svolgono servizio civile solidale sono garantiti i benefici economici di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), nonché i riconoscimenti di cui all'articolo 8, comma 1.
2. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), non può essere superiore a quello stabilito a livello nazionale.
3. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è commisurato proporzionalmente a quello nazionale, ai moduli d'impegno e al tempo di servizio e non può essere superiore ai due terzi di quello previsto al comma 2.