LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2007
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Sviluppo economico)
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione sostiene, anche tramite il cofinanziamento, la realizzazione di interventi di formazione, valorizzazione delle risorse umane e ricerca a carattere internazionale.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 5805 e 5806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro culturale Casa A. Zanussi Pordenone un contributo straordinario decennale per la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione e di ampliamento della <<Casa dello studente Antonio Zanussi di Pordenone>>.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzato il limite di impegno decennale di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3363 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, anche in deroga all'articolo 24, commi 3 e 4, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), il contributo pluriennale concesso alla Fondazione Istituto <<Mons. F. Tomadini>> di Udine per lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di impianti tecnologici in luogo di quelli di risanamento conservativo originariamente previsti.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 continuano a far carico all'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5095 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENAIP Friuli Venezia Giulia contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile ospitante il Centro servizi formativi di Gorizia.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato il limite di impegno decennale di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
14.  
( ABROGATO )
15.  
( ABROGATO )
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( ABROGATO )
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( ABROGATO )
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( ABROGATO )
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( ABROGATO )
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( ABROGATO )
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( ABROGATO )
22.  
( ABROGATO )
23. Al comma 1, dell'articolo 33, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), le parole: <<Nel quadro degli interventi già previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18,>> sono soppresse.
24. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 5 aprile 1985, n. 18 (Interventi a favore dell'edilizia universitaria);
25. I procedimenti avviati in base alla normativa indicata al comma 24 e ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi sulla base della medesima normativa.
26. L'Università degli studi di Udine è autorizzata a permutare il complesso immobiliare sito a Udine, in angolo fra via Pracchiuso e via Tomadini, acquistato con contributi regionali, ad esclusione della parte destinata all'attività del polo economico - giuridico dell'Università, con altro edificio di eguale valore maggiormente idoneo allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.
27. Il direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca dispone con decreto la soppressione del vincolo di destinazione d'uso quinquennale, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sull'edificio ceduto a titolo di permuta e la contestuale apposizione del medesimo vincolo di durata quinquennale sull'edificio acquistato allo stesso titolo.
28.
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 27 (Abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 <<Disciplina generale in materia di innovazione>>, e disposizioni transitorie), è inserito il seguente:
<<1 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ai procedimenti in corso e relativi ad interventi in materia di ricerca e innovazione a favore di imprese industriali continua ad applicarsi la normativa previgente.>>.

29. Il divieto generale di contribuzione previsto dall' articolo 31 della legge regionale 7/2000 , e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle imprese industriali, artigiane, del commercio, turismo e servizi dalla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), e successive modifiche nonché agli interventi di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale previsti dalla legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli - Venezia Giulia).
29 bis. Il divieto generale di contribuzione previsto dall' articolo 31 della legge regionale 7/2000 , e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali qualora i progetti risultino inseriti nel Programma di sviluppo e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Mercurio FVG SpA finanziamenti costanti quindicennali per la realizzazione di infrastrutture immateriali in ambito regionale. E' acclarato che le infrastrutture immateriali di cui al presente comma sono di proprietà della Regione e vengono iscritte al patrimonio indisponibile della stessa.
30 bis. I finanziamenti di cui al comma 30 possono essere utilizzati anche per la copertura degli oneri finanziari connessi alla stipula di mutui da parte della Società realizzatrice.
30 ter. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria a fronte delle operazioni di finanziamento di cui al comma 30 bis.
31. Per le finalità previste dal comma 30 sono autorizzati due limiti di impegno quindicennale di 500.000 euro annui ciascuno a decorrere rispettivamente dall'anno 2007 e dall'anno 2008, con l'onere complessivo di 2.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.350.2.718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2022 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i canali contributivi a favore del settore artigiano delegati alle Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), in relazione a iniziative insediate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 (Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche).
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 1.417.406,40 euro a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.1440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9612 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. Nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale.
35. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità di intervento relativi all'utilizzo delle risorse di cui al comma 34.
36. Per le finalità di cui al comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di 7.400.000 euro suddivisa in ragione di 2.600.000 euro per l'anno 2007 e 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 7808 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. Al fine di diffondere maggiormente la conoscenza della produzione vitivinicola/agroalimentare regionale e migliorarne la qualità e l'immagine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per progetti di studio, ricerca, analisi di mercato ed eventi divulgativi.
37 bis. L'Amministrazione regionale, per le attività previste dal comma 37, al fine di migliorare la qualità e l'immagine della produzione vitivinicola/agroalimentare regionale può avvalersi delle strutture dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA a cui è autorizzata, altresì, a trasferire le risorse.
38. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna avvia apposite procedure di evidenza pubblica per la selezione di soggetti cui affidare le azioni previste dal comma 39.
39. Le procedure di cui al comma 38 indicano obiettivi, tempi e azioni da porre in essere, nonché caratteristiche, condizioni e titoli che i partecipanti alla selezione devono possedere; in particolare, deve essere garantita la disponibilità dei risultati a eguali condizioni in termini di costo e di tempo a tutte le parti interessate e i progetti devono essere di interesse generale per il settore e non provocare distorsione della concorrenza.
40. Per le finalità del comma 37 può essere erogata un'anticipazione in misura non inferiore al 70 per cento previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma anticipata, maggiorata degli eventuali interessi di legge.
41. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. In via di interpretazione autentica del comma 58 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: <<si considerano trasferite in via definitiva>> vanno intese nel senso che agli enti di cui all'articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), è altresì rimessa, in piena autonomia, ogni valutazione diretta alla realizzazione degli interventi ivi previsti, comprese le modifiche ai progetti definitivi di cui all'articolo 27 della legge regionale 14/2002.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore <<de minimis>>.
44. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 43 sono le imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli, intendendosi a tal fine:
a) per <<trasformazione>>, qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, fatta eccezione per le attività necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b) per <<commercializzazione>>, la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.
45. Le tipologie di spesa finanziabili dal programma di interventi di cui al comma 43 sono:
a) il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine;
b) l'assistenza tecnica, l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo;
c) la conduzione aziendale.
46. Con regolamento regionale sono definiti i comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 43.
47. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 43 fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.2.828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 7290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività agricola in Provincia di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione e il potenziamento di opere pubbliche di irrigazione mediante la concessione all'Amministrazione provinciale di un contributo pluriennale costante per un periodo non superiore a venti anni.
49. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6673 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
50.
Il comma 2 dell'articolo 1 ter della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28, (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), è sostituito dal seguente:
<<2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per la realizzazione e l'ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione e per la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione.>>.

51. Per le finalità previste dall'articolo 1 ter, comma 2, della legge regionale 28/2001, come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 28/2002, e modificato dal comma 50, è autorizzato il limite di impegno ventennale di 2.950.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 8.850.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6895 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
52. Per le finalità previste dall'articolo 1 ter, comma 2, della legge regionale 28/2001, come modificato dal comma 50, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è autorizzata la spesa di 4.326.533,30 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6890 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Detto importo corrisponde al 50 per cento delle entrate accertate e riscosse al 30 settembre 2006 relative ai proventi delle concessioni demaniali e delle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica Ledra Tagliamento e Bassa Friulana un contributo pluriennale costante pro capite di 25.000 euro per venti anni, al fine di consentire la ristrutturazione statica, l'adeguamento funzionale e la realizzazione di immobili di proprietà, siti nei rispettivi comprensori e funzionali alle attività di irrigazione e di bonifica.
54. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 53 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata:
a) del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;
b) di una relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e l'indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.
55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6885 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste finanziamenti fino al 100 per cento della spesa per l'esecuzione e per il completamento di opere pubbliche di competenza degli enti stessi nei settori di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e che rientrano nei piani di sviluppo del territorio approvati dalla Regione.
57. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 150.000 euro, a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 450.000 euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6833 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
58.
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
<<n bis) attua, in via esclusiva, attività, a valenza collettiva, di lotta guidata e integrata per la difesa delle piante, anche avvalendosi di organismi pubblici e privati.>>.

59. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8/2004, come modificato dal comma 58, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per eseguire interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine.
61. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.2.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6826 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuale all'Università degli studi di Udine per l'istituzione di borse di studio a favore di studenti che frequentano il corso di laurea specialistica in medicina veterinaria. A tal fine l'Università emana bandi annuali di concorso pubblico nei quali sono definiti, tra l'altro, i requisiti di accesso e gli importi delle borse di studio.
63. Il Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna trasferisce le risorse finanziarie all'Università degli studi di Udine sulla base di apposita istanza; per la rendicontazione del finanziamento di cui al comma 62 trova applicazione l'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 11.5.330.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007 - 2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6834 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. Allo scopo di incentivare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis SpA, uno speciale fondo di dotazione per l'erogazione di provvidenze finanziarie ai Comuni, alle aziende municipalizzate, alle aziende partecipate dagli enti pubblici territoriali e alle imprese agricole e forestali che realizzano impianti per la produzione di calore o impianti di cogenerazione e strutture ad essi funzionali che utilizzano biogas, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, ivi comprese le sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, esclusa la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Con il medesimo fondo i Comuni e gli altri enti pubblici in qualità di proprietari boschivi, ovvero i soggetti da essi delegati alla gestione dei propri boschi, possono beneficiare di anticipazioni per l'effettuazione di cottimi di lavorazione finalizzati al taglio boschivo.
66. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
67. Le dotazioni del fondo possono essere alimentate:
a) dai conferimenti della Regione;
b) dai conferimenti di altri soggetti pubblici e privati;
c) dagli eventuali rientri conseguenti alle revoche di incentivi.
68. L'istruttoria e la valutazione delle domande sono svolte dalla Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis SpA.
69. La Regione, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, stipula con la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis SpA una convenzione con cui sono disciplinati i rapporti inerenti allo svolgimento dell'attività, i criteri per la determinazione e per l'assegnazione delle provvidenze, nonché la determinazione del compenso per il servizio reso e gli strumenti di verifica e la rendicontazione.
70. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del fondo attraverso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
71. Per le finalità di cui al comma 65 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.330.2.2459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6820 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo annuale di 30.000 euro all'Università degli studi di Udine per sostenere le spese delle attività didattiche dei corsi di laurea e post laurea orientate al sistema foresta-montagna e alla gestione venatoria, organizzate presso il Centro servizi per le foreste e attività di montagna (CESFAM) di Paluzza.
73. Per le finalità del comma 72 l'Università degli studi di Udine presenta i programmi delle attività didattiche alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6819 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
75. Le Comunità montane attivano servizi innovativi di telesoccorso, telecontrollo, telefonia sociale, coordinamento di modalità di trasporto e accompagnamento dedicato a chiamata per la fruizione di servizi diagnostici e ambulatoriali, nonché per la promozione e sperimentazione di forme innovative di telemedicina, nei territori dei Comuni montani ricompresi nella Zona C di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
76. Le attività di cui al comma 75 sono esercitate dalle Comunità montane di concerto con le Aziende per i servizi sanitari locali ovvero con le Aziende ospedaliere di riferimento sul territorio.
77. Le spese relative ai servizi di cui al comma 75 sono poste a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano, di cui all'articolo 20 della legge regionale 33/2002, e sono assegnate alle Comunità montane con le modalità e nei termini di cui agli articoli 19 e 20 della medesima legge regionale 33/2002.
78. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 75 fanno carico all'unità previsionale di base 11.8.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 1047, 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
79. Al fine di assicurare un'adeguata gestione e utilizzazione del territorio agricolo, le domande presentate ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), in via di interpretazione autentica, sono considerate valide qualora pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
80. Gli introiti relativi alle autorizzazioni rinnovate con l'attuazione della disposizione di cui al comma 79 saranno accertati e riscossi con riferimento all'unità previsionale di base 1.1.533 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento al capitolo 952 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
81. Il comma 49 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2006, e in particolare, le parole: <<per la prosecuzione della prestazione dei servizi socio-assistenziali già sperimentati a favore delle popolazioni montane interessate, nell'ambito del programma INTERREG III B "Spazio Alpino", al progetto "QUALIMA">> vanno interpretate nel senso che i succitati servizi socio-assistenziali devono essere garantiti senza soluzione di continuità dalla data di conclusione del progetto <<QUALIMA>>, ovvero a partire dall'1 aprile 2006, e che il contributo straordinario concesso alla Comunità montana della Carnia è volto alla copertura dei relativi costi a decorrere dalla medesima data.
82.  
( ABROGATO )
83.  
( ABROGATO )
84. Al fine di dare continuità ai pagamenti relativi alle misure del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, in attesa delle assegnazioni di nuove risorse a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare per i pagamenti, a titolo di anticipazioni, le risorse del cofinanziamento regionale già trasferite all'organismo pagatore che dovessero rendersi disponibili in conseguenza della chiusura dell'esercizio finanziario FEOGA 2006.
85. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a utilizzare per i pagamenti, a titolo di anticipazioni, di cui al comma 84, anche le risorse assegnate ai sensi degli articoli 9 e 23 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), già trasferite e da trasferire all'organismo pagatore.
86. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a utilizzare, per i pagamenti a titolo di anticipazioni, di cui al comma 84, le eventuali economie di spesa derivanti dagli aiuti aggiuntivi relativi alla misura a) - investimenti nelle aziende agricole e alla misura f) - misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale 2000-2006.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio del mobile Livenza un contributo di 50.000 euro per la promozione di iniziative volte alla sperimentazione di politiche integrate di prodotto anche finalizzate al conseguimento di un marchio nazionale riconosciuto a livello europeo.
88. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8662 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
89. Nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare prioritariamente gli interventi per opere infrastrutturali inseriti in accordi di programma quadro.
90. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 89 fanno carico all'unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 7975, 7941 e 7942 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
91.  
( ABROGATO )
92. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 91 fanno carico all'unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9608 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
93. L'Amministrazione regionale, nel quadro degli interventi di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1999, è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione di opere e infrastrutture inserite in programmi di investimento da parte dei Consorzi di sviluppo industriale insediati nei territori dei Comuni di cui all'articolo 10 della legge 828/1982.
94. Le domande sono presentate entro il termine di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 3/1999.
95. Per le finalità di cui al comma 93 è autorizzata la spesa di 2.797.360,24 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.2.3181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 7944 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
96. L'Amministrazione regionale, al fine di stimolare una costante innovazione delle piccole e medie imprese (PMI) e di offrire alle stesse sempre più qualificate e numerose occasioni di contatto, informazione, scambio reciproco di conoscenze, è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Udine e Pordenone per investimenti infrastrutturali, programmati e oggetto di apposito accordo con l'Amministrazione regionale, in modo da contenere i costi di accesso alle attività emporiali da parte delle PMI aventi sede nel territorio dell'Unione europea.
97. Per le finalità previste dal comma 96 sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di cui uno di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, a favore della CCIAA di Udine, e uno di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, a favore della CCIAA di Pordenone, con l'onere complessivo di 2.700.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 14.1.360.2.2480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9091 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
98.
Al comma 1 dell'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), dopo la lettera j) è inserita la seguente:
<<j bis) interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza;>>.

99. In riferimento alle domande presentate nel corso del 2006 dalle imprese ai sensi dell'articolo 101 della legge regionale 29/2005, e non finanziate per carenza di risorse nel corso del medesimo esercizio finanziario, non si applica il disposto dell'articolo 101, comma 4, della legge regionale 29/2005 e sono evase con precedenza rispetto a quelle presentate successivamente.
100. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 100, comma 1, della legge regionale 29/2005, come modificato dal comma 98, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.2.360.2.1100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9146 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
101. Al comma 95 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole: <<al fine di redigere un accordo di programma con il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Alto Tagliamento, la Società Autostrade SpA e l'ANAS e provvedere alla>> sono sostituite con le parole: <<per la>> e le parole: <<con particolare riferimento al sostegno delle produzioni tipiche locali>> sono soppresse.
102. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 95, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 101, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.340.1.2995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3252 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
103.  
( ABROGATO )
104.  
( ABROGATO )
105. Nel quadro delle azioni strategiche volte allo sviluppo dell'economia montana, e ad accrescere e rafforzare le reti e le relazioni transfrontaliere, in attuazione del Protocollo di Programma integrato sottoscritto con il Land della Carinzia quale soggetto co-finanziatore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alla realizzazione del progetto relativo agli interventi infrastrutturali volti alla valorizzazione turistica del versante italiano del comprensorio Pramollo - Nassfeld.
106. Il concorso della Regione di cui al comma 105 avviene a titolo di prezzo nell'ambito del project financing di cui all'avviso indicativo emanato per la realizzazione e gestione di un impianto di collegamento a fune fra Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo - Nassfeld e la valorizzazione turistica dell'area.
107. Per le finalità previste dal comma 105 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, con l'onere complessivo di 4 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2008 e 2009 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.190.2.3045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8988 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2027 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
108. Nel quadro degli interventi per la valorizzazione turistica della Val Lumiei, anche con riferimento al programma di razionalizzazione degli impianti sciistici esistenti, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2005, n. 3039, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sauris contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 111, per il potenziamento delle infrastrutture turistiche di proprietà comunale.
109. Il finanziamento di cui al comma 108 può essere utilizzato a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui anche da contrarre a fronte delle assegnazioni attribuite negli esercizi finanziari 2005 e 2006 ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002 per l'ampliamento dell'area sciistica denominata <<monte Ruche>> ed è cumulabile con le medesime.
110. La domanda per la concessione dei contributi è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare, nonché della deliberazione con cui si dispone l'assunzione dei mutui e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
111. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzato il limite di impegno decennale di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 360.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6675 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
112. Nel quadro degli interventi per la valorizzazione, anche in chiave turistica, delle località inserite nelle zone omogenee montane di svantaggio socio-economico, e in particolare del territorio del Pordenonese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Budoia un finanziamento per la ristrutturazione e il recupero del complesso edilizio dell'ex latteria al fine della destinazione dello stesso ad attività turistiche, commerciali e artigianali, nonché per l'acquisizione di aree e immobili allo stesso adiacenti e strettamente collegati al progetto di recupero.
113. Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8999 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
114. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive a completamento dell'offerta turistica dei poli sciistici montani e a ridurne significativamente i costi per l'utenza sportiva, è autorizzata a concedere ai Comuni di Claut e di Pontebba finanziamenti a sollievo degli oneri di gestione dei Palazzetti del ghiaccio, sino all'importo massimo di 80.000 euro ciascuno.
115. I finanziamenti sono concessi a seguito della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale, corredata di una relazione illustrativa e del piano finanziario relativo alla gestione del Palazzetto del ghiaccio.
116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9426 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
117. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi a sostegno degli investimenti connessi alle piste di fondo, ai sensi dell'articolo 167 della legge regionale 2/2002, è autorizzata a concedere ai Comuni di Lauco, di Malborghetto-Valbruna e di Paluzza i contributi già assegnati con deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2005, n. 1984.
118. Il finanziamento è concesso a seguito della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale.
119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 188.472,07 euro a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9427 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
120. L'Amministrazione regionale, nel quadro degli interventi di valorizzazione, anche in chiave turistica, delle località inserite nelle zone omogenee montane di maggiore svantaggio socio-economico, è autorizzata a concedere alla fondazione di diritto privato Centro Solidarietà Giovani <<Giovanni Micesio>> - ONLUS di Udine un contributo straordinario finalizzato alla ristrutturazione e all'adeguamento alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica, adeguamento impiantistico, superamento delle barriere architettoniche e all'adattamento funzionale dell'edificio di proprietà della medesima sito in comune di Tolmezzo, frazione di Illegio, via San Floriano 13, da destinarsi a casa per ferie.
121. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 120 è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.
122. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 820.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9436 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
123. La fondazione di cui al comma 120 è autorizzata a utilizzare eventuali economie di spesa per l'acquisto di attrezzature e arredi per l'edificio oggetto del contributo.
124. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire la realizzazione del programma di investimenti relativo al progetto denominato <<Marketing del Collio>>, da attuarsi in collaborazione con la Turismo FVG, volto a migliorare l'attrattività turistica ed escursionistica del Collio goriziano, è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale all'Amministrazione provinciale di Gorizia, previo accordo di programma con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, cofinanziatrice del progetto, anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo eventualmente contratto per finanziare la realizzazione del progetto.
125. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 124 è presentata alla Direzione centrale attività produttive eventualmente corredata della deliberazione esecutiva con cui la Provincia beneficiaria dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 14/2002.
126. Per le finalità previste dal comma 124 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 390.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9215 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
127. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire la realizzazione del programma di investimenti relativo al progetto denominato <<Marketing del Carso>>, da attuarsi in collaborazione con la Turismo FVG, volto a migliorare l'attrattività turistica, agroalimentare ed escursionistica del Carso triestino, e gli interventi tesi al recupero e alla valorizzazione delle aree agricole sul ciglione carsico in località Prosecco-Contovello-Santa Croce, è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale all'Amministrazione provinciale di Trieste anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo eventualmente contratto per finanziare la realizzazione del progetto.
128. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 127 è presentata alla Direzione centrale attività produttive eventualmente corredata della deliberazione esecutiva con cui la Provincia beneficiaria dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 14/2002.
129. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9216 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
130. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Codroipo contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a dieci anni per l'ampliamento e la ristrutturazione della scuola media comunale.
131. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 130 è presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
132. Per le finalità previste dal comma 130 è autorizzato un limite di impegno decennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
133. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), le parole: <<, sentita la Fondazione,>> sono soppresse.
134. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge regionale 18/2006, come modificato dal comma 133, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 9223 e 9227 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
135. Al fine di incentivare forme di fruibilità turistica mirate alla valorizzazione dell'originalità ambientale e culturale dei territori della pianura, della collina e della costa, con particolare riguardo alle zone lagunari di Grado e Marano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti di sviluppo turistico che prevedano un aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva mediante investimenti su nuove strutture anche nella forma dell'albergo diffuso.
136. I requisiti e le condizioni per usufruire dei finanziamenti di cui al comma 135 sono individuati attraverso apposito regolamento che prevede l'emanazione di bandi che possono essere mirati a singole tipologie ricettive ovvero a porzioni del territorio regionale anche in deroga ai requisiti prescritti dalla normativa regionale di settore tenuto conto delle peculiarità del territorio.
137. Per le finalità di cui al comma 135 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9235 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
138. L'Amministrazione regionale è autorizzata, al fine di garantire il cofinanziamento degli interventi per opere infrastrutturali dei Comuni rientranti nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 828/1982, già oggetto di Accordo di programma quadro del 9 giugno 2006, in materia di <<Infrastrutture energetiche e viarie connesse alla realizzazione della filiera Foresta - Legno e altre strutture turistiche nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>, a concedere un finanziamento sino alla concorrenza del 90 per cento della spesa considerata ammissibile, integrando, ove già assegnato, il finanziamento di cui all'articolo 161 della legge regionale 2/2002.
139. Per le finalità previste dal comma 138 è autorizzata la spesa di 703.368,79 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9297 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
140. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 68, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 70.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 210.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9371 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
141. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 140 è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione.
142.
Dopo il comma 123 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2005, come sostituito dall'articolo 6, comma 84, della legge regionale 15/2005, è inserito il seguente :
<<123 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 123.>>.

143. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 124, 125 e 125 bis, come introdotto dall'articolo 6, comma 86, della legge regionale 15/2005, dell'articolo 6 della legge regionale 1/2005 e successive modifiche.
144. Le disposizioni richiamate al comma 143 continuano ad applicarsi ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 123 bis, della legge regionale 1/2005, come inserito dal comma 142.
145. Nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della legge regionale 4/2005, in materia di incentivi alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi per l'incremento e il miglioramento delle strutture, ai sensi degli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002, e del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres. (Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico), e in deroga alle previsioni normative ivi previste, per il solo anno 2007 le imprese le cui iniziative siano risultate ammissibili nelle graduatorie delle Camere di commercio per i contributi relativi all'anno 2006, ma che non siano risultate beneficiarie per carenza di risorse finanziarie, possono presentare una nuova domanda relativa alle medesime iniziative anche qualora le abbiano già avviate o completate.
146. Nell'ambito del programma LIFE di cui al regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), come modificato dal regolamento (CE) n. 1682/2004, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al progetto LIFE06NAT/IT/000060 denominato <<Conservation and restoration of calcareus fens in Friuli>> secondo quanto disposto dal contratto di sovvenzione.
147. Per le finalità previste dal comma 146 è autorizzata la spesa complessiva di 2.308.500 euro, suddivisa in ragione di 769.500 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 15.4.330.2.957 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6817 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
148. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione nel Friuli Venezia Giulia al Programma di sviluppo rurale di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella fase di programmazione 2007-2013, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Alla realizzazione del Programma si provvede, secondo il relativo piano finanziario, con:
a) risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul FEASR;
b) risorse assegnate dallo Stato;
c) risorse proprie.
149. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'organismo pagatore, anche in via anticipata, le quote di cofinanziamento regionale necessarie per la liquidazione degli interventi previsti nelle misure e azioni del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.
150. Gli adempimenti connessi all'attuazione del comma 149 sono demandati al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, cui compete altresì la funzione di referente unico nei confronti dell'organismo pagatore.
151. Per le finalità previste dal comma 148 è autorizzata la spesa complessiva di 7.658.040 euro, suddivisa in ragione di 2.552.680 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 15.4.330.2.2357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6822 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
152. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, tramite l'Organismo pagatore riconosciuto, finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, secondo le condizioni contenute nelle schede di misura del medesimo Programma e relativi regolamenti di attuazione.
152 bis. Al fine di ottimizzare le procedure di spesa e velocizzare i tempi di utilizzo dei finanziamenti integrativi di cui al comma 152, l'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare all'Organismo pagatore, anche in via anticipata, le risorse complessivamente necessarie all'erogazione dei contributi concessi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le risorse che, nei diversi esercizi finanziari, sono state assegnate per le finalità di cui al comma 152 possono essere destinate in maniera indistinta al pagamento dei contributi, anche a prescindere dall'Asse e dalla Misura per cui erano state originariamente impegnate;
b) gli importi non possono superare i limiti massimi previsti per Asse e per Misura nel capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia relativo a "Finanziamenti nazionali integrativi per asse (in euro per l'insieme del periodo)".
153. Per le finalità previste dal comma 152 è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6823 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
153 bis. I regolamenti regionali di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, così come approvato dalla Commissione europea, possono attribuire responsabilità procedimentali di applicazione delle misure agli Enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati.
154. Ai fini dell'attuazione e del coordinamento regionale del PIC Interreg III A Transfrontaliero Adriatico Nuovo Programma di Prossimità Adriatico 2004-06 e del Nuovo Programma Transfrontaliero Adriatico IPA 2007-2013 (Instrument for Pre-accession Assistance), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di assistenza tecnica in loco, nonché le spese relative alle trasferte del personale regionale afferente ai Programmi suddetti.
155. Per le finalità previste dal comma 154 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.1.418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 10 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
156. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione nel Friuli Venezia Giulia al programma operativo di cui agli articoli 17 e seguenti del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, nella fase di programmazione 2007-2013, finanziato dal Fondo europeo per la pesca (FEP). Alla realizzazione del programma si provvede, secondo il relativo piano finanziario, con:
a) risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul FEP;
b) risorse assegnate dallo Stato;
c) risorse proprie.
157. Per le finalità previste dal comma 156 è autorizzata la spesa complessiva di 4.246.779,45 euro, suddivisa in ragione di 1.415.593,15 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 15.6.330.2.2017 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6818 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
158. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi integrativi a quelli previsti in attuazione del programma operativo di cui al titolo III, capo I, del regolamento (CE) n. 1198/2006, che disciplina il sostegno del Fondo europeo per la pesca, nel rispetto delle condizioni stabilite per gli interventi contenuti nel predetto programma operativo.
159. Per le finalità previste dal comma 158 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 15.6.330.2.2017 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6828 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
160. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1Parole sostituite al comma 65 da art. 6, comma 50, L. R. 22/2007
2Comma 87 sostituito da art. 6, comma 72, L. R. 22/2007
3Comma 149 sostituito da art. 6, comma 109, L. R. 22/2007
4Integrata la disciplina del comma 5 da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007
5Integrata la disciplina del comma 14 da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007
6Integrata la disciplina del comma 60 da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007
7Integrata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 56, lettera h quater), L. R. 22/2007
8Integrata la disciplina del comma 21 da art. 7, comma 56, lettera h quinquies), L. R. 22/2007
9Parole sostituite al comma 11 da art. 5, comma 115, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
10Integrata la disciplina del comma 93 da art. 5, comma 73, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
11Parole aggiunte al comma 152 da art. 5, comma 9, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
12Comma 153 bis aggiunto da art. 5, comma 11, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
13Comma 30 bis aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 9/2008
14Comma 21 interpretato da art. 7, comma 17, L. R. 9/2008
15Integrata la disciplina del comma 5 da art. 7, comma 19, L. R. 9/2008
16Integrata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 19, L. R. 9/2008
17Integrata la disciplina del comma 21 da art. 7, comma 19, L. R. 9/2008
18Comma 3 interpretato da art. 7, comma 24, L. R. 9/2008
19Integrata la disciplina del comma 14 da art. 7, comma 26, L. R. 9/2008
20Comma 46 sostituito da art. 3, comma 66, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
21Vedi la disciplina transitoria del comma 46, stabilita da art. 3, comma 67, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
22Integrata la disciplina del comma 43 da art. 3, comma 67, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
23Parole sostituite al comma 37 da art. 3, comma 20, lettera a), L. R. 12/2009
24Comma 37 bis aggiunto da art. 3, comma 20, lettera b), L. R. 12/2009
25Comma 37 bis sostituito da art. 2, comma 40, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
26Parole sostituite al comma 130 da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
27Parole sostituite al comma 131 da art. 7, comma 10, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
28Comma 30 ter aggiunto da art. 11, comma 4, L. R. 12/2010
29Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 2/2011
30Comma 6 abrogato da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 2/2011
31Comma 7 abrogato da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 2/2011
32Comma 8 abrogato da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 2/2011
33Comma 21 abrogato da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 2/2011
34Comma 22 abrogato da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 2/2011
35Parole aggiunte al comma 29 da art. 6, comma 86, L. R. 11/2011
36Comma 14 abrogato da art. 44, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
37Comma 15 abrogato da art. 44, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
38Comma 16 abrogato da art. 44, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
39Comma 17 abrogato da art. 44, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
40Comma 18 abrogato da art. 44, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
41Comma 19 abrogato da art. 44, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
42Comma 20 abrogato da art. 44, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
43L'ARDISS è costituita dall'1 gennaio 2014, a seguito del DPReg. 19 marzo 2013 n. 50/Pres. (BUR 3/4/2013 n. 14) e del DPReg. 14 settembre 2013, n. 168/Pres. (BUR 25/9/2013, n. 39).
44Comma 29 bis aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 4/2013
45Comma 152 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2013
46Integrata la disciplina del comma 43 da art. 2, comma 71, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
47Integrata la disciplina del comma 43 da art. 41, comma 1, L. R. 11/2014
48Integrata la disciplina del comma 34 da art. 2, comma 79, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
49Integrata la disciplina del comma 35 da art. 2, comma 79, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
50Parole aggiunte al comma 30 da art. 5, comma 4, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
51Comma 91 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
52Con riferimento ai commi 124 e 127 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
53Parole aggiunte al comma 29 da art. 20, comma 1, L. R. 19/2015
54Parole soppresse al comma 34 da art. 47, comma 1, L. R. 19/2015
55Integrata la disciplina del comma 34 da art. 48, comma 1, L. R. 19/2015
56Parole aggiunte al comma 105 da art. 2, comma 40, lettera a), L. R. 20/2015
57Parole soppresse al comma 106 da art. 2, comma 40, lettera b), L. R. 20/2015
58Integrata la disciplina del comma 106 da art. 2, comma 44, L. R. 20/2015
59Integrata la disciplina del comma 127 da art. 2, comma 63, lettera a), L. R. 20/2015
60Comma 103 abrogato da art. 105, comma 3, lettera 1), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, L.R. 2/2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 105, c. 3, della medesima L.R. 21/2016.
61Comma 104 abrogato da art. 105, comma 3, lettera 1), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, L.R. 2/2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 105, c. 3, della medesima L.R. 21/2016.
62Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
63Comma 83 abrogato da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 25/2017
64Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
65Comma 82 abrogato da art. 53, comma 1, lettera m), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.