LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

CAPO IV
 Organizzazione territoriale
Art. 17
 (Servizio sociale dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite dall'articolo 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi dimensione demografica non inferiore a 45.000 abitanti, ridotti a 25.000 qualora più della metà siano residenti in comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.
3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il Servizio sociale dei Comuni svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.
4. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi.
5. I Comuni possono in ogni caso stabilire anche singolarmente eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 27, lettera b), numero 2), L. R. 17/2008, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 20, L. R. 18/2011
2Articolo sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 26/2014
3Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
4Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
5Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
6Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
7Articolo sostituito da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 44/2017
8Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 17 bis
 (Principi organizzativi del Servizio sociale dei Comuni)
1. L'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni deve assicurare sul territorio regionale uniformità dei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Regione.
2. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di Segretariato sociale e del Servizio sociale professionale.
3. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce sul territorio della gestione associata una presenza numerica di operatori professionali adeguata agli standard stabiliti dalla Regione. In particolare è prevista la presenza di almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti.
4. Ai fini del comma 3, l'Assemblea di cui all'articolo 20, in sede di programmazione delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul Fondo sociale regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, destina in via prioritaria la quota di risorse utile al conseguimento degli standard previsti, dandone comunicazione alla Regione.
5. Il Servizio sociale dei Comuni è diretto da un Responsabile, con compiti di coordinamento e raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio ed è articolato in modo da assicurare:
a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità o non autosufficienti;
c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso.
6. Il supporto tecnico all'Assemblea e alla Commissione di cui all'articolo 20 è assicurato da un ufficio di direzione, programmazione e controllo, presieduto dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi del comma 5.
7. Costituiscono requisiti per la nomina a Responsabile del Servizio sociale dei Comuni: il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 44/2017
2Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3Parole soppresse al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 18
 (Convenzione per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni)
1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La convenzione di cui al comma 1 individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati Enti gestori.
3. La convenzione disciplina in particolare:
a) la durata della gestione associata;
b) il modello organizzativo tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 17 bis;
c) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;
d) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;
f) i criteri di regolazione dei rapporti anche finanziari con l'Ente gestore;
g) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni.
4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti sanitari non coincida con l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di uno o più ambiti territoriali, la convenzione individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 21, L. R. 17/2008
2Articolo sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 26/2014
3Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
4Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
5Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
6Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
7Articolo sostituito da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 44/2017
8Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
9Vedi anche quanto disposto dall'art. 20, comma 1, L. R. 31/2018
Art. 19
1. L'atto di delega individua le modalità attuative della convenzione di cui all'articolo 18.
2. In caso di delega, presso l'ente delegato è costituita una pianta organica aggiuntiva nella quale è inserito il personale che svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata, nonché quello di eventuale nuova assunzione.
3. L'ente delegato, d'intesa con l'Assemblea dei sindaci del Servizio sociale dei Comuni, definisce il numero e il profilo professionale del personale da inserire nella pianta organica di cui al comma 2, nonché le modalità organizzative del Servizio sociale dei Comuni, in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.
4. Il personale messo a disposizione che svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l'ente di appartenenza.
5. Gli Enti gestori ai quali è demandata la gestione del personale osservano, anche in materia di assunzioni, le norme in vigore nei settore degli enti locali.
6. Gli oneri delle attività delegate sono a carico dei Comuni deleganti e sono oggetto di specifica contabilizzazione.
7. Nei limiti del fabbisogno programmato, le nuove assunzioni di personale da parte dell'ente delegato sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale che si applicano alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia.
8. In caso di revoca della delega, il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito al nuovo ente gestore, previa integrazione delle relative piante organiche.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 118, L. R. 1/2007
2Comma 6 bis sostituito da art. 9, comma 11, lettera a), L. R. 9/2008
3Comma 7 sostituito da art. 9, comma 11, lettera b), L. R. 9/2008
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 21, L. R. 17/2008
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 22, L. R. 17/2008
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 24/2009
7Articolo sostituito da art. 64, comma 1, L. R. 26/2014
8Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
9Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
10Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
11Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
12Articolo abrogato da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 44/2017 , a decorrere dall'1/1/2019.
13L'abrogazione differita del presente articolo, rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 6, lett. d), L.R. 44/2017, come stabilito dall'art. 24, c. 1, lett. k), L.R. 31/2018.
14Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
15Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
16Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
17Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
18Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 20
 (Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni)
1. In ogni territorio di gestione associata è istituita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni.
2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del Sindaco del Comune più popoloso dell'ambito territoriale di pertinenza. Essa è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.
3. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti degli Enti gestori, ferma restando la disponibilità finanziaria. Svolge in particolare le seguenti attività:
a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;
b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il relativo Piano attuativo annuale;
c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;
d) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 39;
e) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
f) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;
g) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;
h) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali;
i) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera h).
4. Per le attività previste dal comma 3, lettere g), h) e i), qualora più Servizi sociali dei Comuni siano ricompresi in un unico distretto sanitario le rispettive Assemblee operano congiuntamente.
5. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 328/2000 , nonché i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dell'ambito territoriale.
6. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento interno.
6 bis. Per l'elezione del Presidente e per l'approvazione del regolamento interno è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti; ciascun componente esprime in Assemblea il seguente numero di voti:
a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;
g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
6 ter. Qualora non diversamente stabilito dal regolamento interno, i criteri di assegnazione dei voti spettanti a ciascun componente di cui al comma 6 bis si applicano per tutte le deliberazioni dell'Assemblea.
7. Qualora l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al Sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 5.
Note:
1Articolo sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 26/2014
2Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
3Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
4Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
5Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
6Articolo sostituito da art. 9, comma 43, L. R. 31/2017
7Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
8Vedi anche quanto disposto dall'art. 20, comma 4, L. R. 31/2018
9Parole soppresse al comma 6 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
10Comma 6 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
11Comma 6 ter aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
Art. 20 bis
 (Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni)
1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale dell'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sociali, nonché al fine di assicurare il concorso dei Comuni associati negli ambiti territoriali dei Servizi sociali dei Comuni nella determinazione delle politiche in materia sociale e nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è istituita la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni quale organismo di confronto permanente con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato.
2. La Conferenza è composta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di Presidente, e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei Servizi sociali dei Comuni.
3. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o a seguito di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Conferenza si riunisce in ogni caso almeno due volte all'anno.
4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le funzioni di segreteria sono garantite dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 6, lettera e), L. R. 44/2017