LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 67
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 8, comma 2, lettera h), e 39, per gli interventi previsti dagli articoli da 43 a 46 e da 48 a 53, relativamente alla programmazione in materia di interventi e di servizi sociali, fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4699 e 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nelle cui denominazioni sono soppresse le parole: <<e di interventi per la famiglia>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4747 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4750 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: <<all'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33,>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6>>.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 e dell'articolo 37, commi 5 e 6, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4770 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 27 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 37, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.1251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4517 e 4518 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nelle cui rispettive denominazioni sono soppresse le parole: <<di soggetti non autosufficienti, anziani e disabili in condizioni di gravità>>.
8. Per le finalità previste dall'articolo 59, è autorizzata la spesa complessiva di 33 milioni di euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione "Interventi tramite i Servizi sociali dei Comuni per il reddito di base di cittadinanza".
9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 8 si provvede mediante prelevamento di complessivi 33 milioni di euro, suddivisi in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 - capitolo 9700 (partita n. 110 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come sostituito dall'articolo 62, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.