LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 65
 (Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 (Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale);
c) la legge regionale 15 dicembre 1981, n. 82 (Esercizio delle funzioni socio - assistenziali dei soppressi Consorzi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 58 ed utilizzazione del relativo personale);
d) la legge regionale 23 luglio 1984, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 giugno 1981, n. 35 "Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale" e 21 dicembre 1981, n. 87 "Iniziative per favorire l'inserimento lavorativo, l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone handicappate");
e) la legge regionale 30 novembre 1987, n. 40 (Svolgimento di funzioni socio - assistenziali da parte delle Comunità montane);
g) l'articolo 32 e il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
h) la legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio - assistenziale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), a eccezione del comma 4 dell'articolo 22;
n) la legge regionale 7 marzo 1990, n. 10 (Modifiche ed integrazioni a normative socio - assistenziali);
o) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 (Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore);
p) l'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale);
q) l'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
r) gli articoli 40, 41 bis, 41 ter, 41 quater, 41 quinquies e 62 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
s) il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo degli articoli 41 bis e 41 quater della legge regionale 49/1996);
u) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza);
v) l'articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);
z) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
aa) gli articoli 6, 9, 12, 13, 14 e il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);
bb) i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).
3. A decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'articolo 41, comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:
f) l'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare);
g) l'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 19/2006