LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 43
 (Politiche per le famiglie)
1. La Regione promuove politiche per le famiglie, al fine di favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, individuare e affrontare precocemente le situazioni di disagio psico-sociale ed economico dei nuclei familiari e creare reti di solidarietà locali.
2. In particolare la Regione:
a) valorizza le risorse di solidarietà delle famiglie e tra le famiglie e il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, sostenendo, attraverso specifiche misure, le scelte procreative libere e responsabili;
b) sostiene iniziative rivolte prioritariamente alle donne, per favorire il loro rientro nel sistema produttivo o il loro nuovo inserimento lavorativo dopo la maternità o al termine di impegni di cura in ambito familiare;
c) promuove la solidarietà e le esperienze di auto-aiuto fra genitori, anche favorendo il loro associazionismo;
d) sostiene le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e in particolari situazioni di criticità;
e) sostiene le famiglie impegnate a dare accoglienza e aiuto a persone in difficoltà, in particolare minori, anziani, disabili e persone affette da malattie mentali, anche attraverso attività formative, di supporto consulenziale e agevolazioni economiche;
f) promuove politiche per il sostegno alle responsabilità genitoriali;
g) contrasta ogni forma di sfruttamento, maltrattamento e violenza in famiglia, anche attraverso l'attivazione degli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).