LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Capo II
 Politiche sociosanitarie integrate
Art. 55
 (Integrazione sociosanitaria)
1. L'integrazione sociosanitaria è finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi.
2. Le prestazioni sociosanitarie sono dirette alle persone con bisogni di salute complessi, che necessitano di risposte unitarie, sanitarie e di protezione sociale, anche di lungo periodo.
Art. 56
 (Prestazioni sociosanitarie)
1. Ai sensi dell'articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, le prestazioni sociosanitarie si distinguono in:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
b) prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria;
c) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono assicurate dalle Aziende per i servizi sanitari. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera c), sono assicurate dai Comuni.
3. Al fine di garantire la piena e uniforme realizzazione dell'integrazione sociosanitaria, la Regione determina le prestazioni da ricondurre alle tipologie del comma 1, nonché gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, funzionamento e finanziamento delle prestazioni sociosanitarie.
Art. 57
 (Erogazione delle prestazioni sociosanitarie integrate)
1. L'assistenza sociosanitaria integrata è erogata di norma utilizzando lo strumento dei progetti personalizzati, redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali e di approcci multidisciplinari.
2. Per la definizione delle modalità tecnico-organizzative dei progetti di cui al comma 1, la Regione emana apposite linee guida.