LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 36
 (Operatori del sistema integrato)
1. Le attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie erogate nell'ambito del sistema integrato e gli operatori preposti al loro svolgimento sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato.
1 bis. Le attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie erogate nei servizi e nelle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private e gli operatori preposti al loro svolgimento sono disciplinati dai regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7.
2. Partecipano alla realizzazione del sistema integrato anche coloro che sono in possesso di titoli riconosciuti validi ai sensi della normativa vigente, attestanti l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, nonché gli operatori dell'inserimento lavorativo di cui all’articolo 36, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
3. La Regione, attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore socio-sanitario, ne prevede l'impiego promuovendo un'ulteriore formazione specifica in relazione ai differenti contesti operativi.
4. Il titolo di assistente domiciliare e dei servizi tutelari è a esaurimento.
5. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato, definisce i profili e i livelli di formazione scolastica, universitaria e professionale per gli operatori del sistema integrato.
6. La Regione stabilisce i percorsi formativi degli operatori del sistema integrato da formare nell'ambito del sistema formativo regionale.
7. Nell'ambito della programmazione delle attività di formazione di cui all'articolo 37, la Regione promuove la qualificazione degli operatori privi di titolo valorizzando le competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.
8.  
( ABROGATO )
9. Per gli operatori di cui ai commi 7 e 8 valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione.
10. È comunque fatto salvo il rispetto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, regionale e decentrata.
10 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 giugno 2016, n. 9 , nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis, possono essere assunti per lo svolgimento di attività socio - sanitarie previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 esclusivamente gli operatori in possesso della laurea triennale abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria- Classe L/SNT2 e per le attività socio educative gli operatori in possesso del diploma di laurea appartenente alla classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.
10 ter.  
( ABROGATO )
10 quater. Nelle more della definizione del profilo di animatore sociale e del relativo livello di formazione previsto dal comma 5, nonché della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, da adottarsi ai sensi del comma 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016 , sono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le funzioni di animatore sociale, gli operatori in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero inferiore che, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano rispettivamente maturato una esperienza lavorativa almeno pari a quattro e sei anni nello svolgimento delle funzioni di animatore o di educatore nel sistema integrato e nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis.
10 quinquies. Gli operatori privi di titolo di cui ai commi 10 ter e 10 quater che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016 , sono privi del requisito di anzianità di servizio previsto, accedono ai corsi di formazione previsti per le corrispondenti figure professionali.
10 sexies. Gli operatori privi di titolo di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell’ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), e gli operatori in possesso del titolo attestante l’acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona possono concorrere, fino al 31 dicembre 2024, al mantenimento dei livelli assistenziali svolgendo le mansioni indicate nei regolamenti regionali di cui all’articolo 31, comma 7. Dall’1 gennaio 2025 le prestazioni di assistenza di base alla persona sono erogate solo da operatori in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario o di operatore socio-sanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 7, comma 2, L. R. 10/2007
2Parole implicitamente soppresse al comma 2 da art. 9, comma 20, lettera a), L. R. 9/2008
3Parole sostituite al comma 2 da art. 31, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 9/2016
5Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 9/2016
6Comma 10 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
7Comma 10 ter aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
8Comma 10 quater aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
9Comma 10 quinquies aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
10Comma 10 sexies aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 9/2016
11Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
12Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
13Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 3, lettera c), L. R. 24/2016
14Comma 10 bis sostituito da art. 9, comma 3, lettera d), L. R. 24/2016
15Comma 10 ter abrogato da art. 9, comma 3, lettera e), L. R. 24/2016
16Parole sostituite al comma 7 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
17Parole sostituite al comma 8 da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
18Parole sostituite al comma 9 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
19Parole sostituite al comma 10 sexies da art. 80, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
20Comma 7 sostituito da art. 165, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
21Comma 8 abrogato da art. 165, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
22Parole soppresse al comma 10 sexies da art. 165, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 6/2021
23Parole sostituite al comma 10 sexies da art. 165, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 6/2021
24Parole sostituite al comma 10 sexies da art. 165, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 6/2021