LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  21/12/2006
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 26, L. R. 24/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 16, L. R. 20/2015
2Legge abrogata da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3La legge rivive ad opera dell' art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, c. 2, limitatamente agli artt. 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 17, comma 2, e 14.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
TITOLO II
 BIBLIOTECHE
Capo I
 Rete bibliotecaria regionale e sistemi bibliotecari
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 39, lettera a), L. R. 17/2008
2Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 7, comma 39, lettera b), L. R. 17/2008
3Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 39, lettera c), L. R. 17/2008
4Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
5Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
6Lettera l) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014
7Lettera m) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014
8Lettera i) del comma 3 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 15/2014
9Lettera k) del comma 3 sostituita da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 15/2014
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
11Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Capo II
 Biblioteca pubblica di ente locale
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Capo III
 Biblioteca d'interesse regionale
Art. 11
 (Biblioteca d'interesse regionale)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. L'amministrazione regionale concede alle biblioteche d'interesse regionale che non abbiano aderito a un sistema bibliotecario finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d).
4. Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche. Si applica altresì, limitatamente al personale specializzato, l'articolo 20, comma 2.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 40, L. R. 17/2008
2Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3Il comma 3 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.
4Il comma 4 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016
Art. 12
 (Biblioteche centro sistema)
1. 
( ABROGATO )
2. La Regione concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti per lo svolgimento dell'attività connessa alle funzioni di centro sistema bibliotecario.
3. La Regione concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema appositi finanziamenti per sostenere lo sviluppo del sistema bibliotecario.
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2Il comma 2 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.
3Il comma 3 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016
TITOLO III
 FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 13

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 41, L. R. 17/2008
2Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 14
 (Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)
1. La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici stanziamenti da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:
a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;
b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;
c) adeguare gli arredi;
d) sostenere progetti innovativi e qualificati per la promozione della lettura;
e) attivare il servizio bibliobus.
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2L'articolo rivive ad opera dell' art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 16

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 57, L. R. 15/2014
2Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 17
 (Formazione del personale addetto alle biblioteche)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. La Regione finanzia altresì lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali di tale associazione.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 7, comma 42, L. R. 17/2008
2Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3Il comma 2 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016
TITOLO IV
 ARCHIVI
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
TITOLO V
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME FINALI
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 27

( ABROGATO )

(9)
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012
2Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012
3Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012
4Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012
5Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012
6Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012
7Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012
8Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 192, L. R. 14/2012
9Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.