Art. 24
(Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, fanno carico all'unita' previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalita' previste dagli articoli da 11 a 14, 16 e 17, e' autorizzata la spesa complessiva di 900.000 euro suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unita' previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5250 (1.1.152.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - spese correnti - con la denominazione <<Interventi di parte corrente per le biblioteche di interesse regionale>>.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), fanno carico all'unita' previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5178 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione infine sono aggiunte le parole <<e per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione di edifici a uso biblioteche>>.
4. Per le finalita' previste dagli articoli 15, comma 1, lettera b) e 22 comma 1, all'unita' previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e' istituito <<per memoria>> a decorrere dall'anno 2007 il capitolo 5251 (1.1.232.5.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - spese di investimento - con la denominazione <<Interventi di parte capitale per le biblioteche di interesse regionale>>.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 18, 19 e 20, comma 2, fanno carico all'unita' previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5239 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione e' sostituita come segue <<Incentivi per gli archivi collocati nelle biblioteche di ente locale, per la valorizzazione degli archivi storici e degli archivi degli enti ecclesiastici>>.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'
articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 1, lettera c), fanno carico all'unita' previsionale di base 8.4.300.2.3160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione sono soppresse le parole <<biblioteche o>>.
7. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'
articolo 5, primo comma, della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale), come da ultimo modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera i), e dell'
articolo 31, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali), come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera c), fanno carico all'unita' previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5242 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione sono soppresse le parole <<biblioteche o>>.
8. All'onere complessivo di 900.000 euro suddiviso in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si fa fronte mediante storno dall'unita' previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5210 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Art. 26
1.
Alla legge regionale 60/1976 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma dell'articolo 29 dopo le parole: <<previsti dagli articoli>> le parole: <<11, 13,>> sono soppresse;
b) al secondo comma dell'articolo 29 dopo le parole: <<a favore di>> le parole: <<biblioteche e>> sono soppresse;
c) al primo comma dell'articolo 31 dopo le parole: <<locali destinati a>> le parole: <<biblioteche o>> sono soppresse;
d) al primo comma dell'articolo 32 dopo le parole: <<locali destinati a>> le parole: <<biblioteche e >> sono soppresse;
e) al primo comma dell'articolo 35 dopo le parole: <<i regolamenti>> le parole: <<delle biblioteche e>> sono soppresse;
f) al primo comma dell'articolo 51 le parole: <<agli articoli 45, 46 e 47>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 49>>;
g) al secondo comma dell'articolo 51 le parole: <<Entro lo stesso termine devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attivita' culturali le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 49,>> sono soppresse; prima della parola: <<corredate>> sono inserite le seguenti: <<le domande sono>>.
Art. 27
1.
Alla legge regionale 30/1986 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma dell'articolo 1 le parole: <<Sono istituiti>> sono sostituite dalle seguenti: <<E' istituito>>; dopo le parole: <<beni culturali,>> le parole: << il Comitato regionale per le biblioteche e>> sono soppresse;
b) al secondo comma dell'articolo 1 le parole: <<I predetti Comitati svolgono>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il predetto Comitato svolge>>; dopo le parole: <<nel settore>> le parole: <<bibliotecario e>> sono soppresse; la parola: <<esprimono>> e' sostituita dalla seguente: <<esprime>>;
c) al numero 1) del secondo comma dell'articolo 1 dopo le parole: <<sul funzionamento>> le parole: <<rispettivamente delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, e>> sono soppresse;
d) al numero 2) del secondo comma dell'articolo 1 dopo le parole: <<lo sviluppo>> le parole: <<rispettivamente dei sistemi bibliotecari e>> sono soppresse;
e) al numero 3) del secondo comma dell'articolo 1 dopo le parole: <<del personale>> le parole: <<bibliotecario e>> sono soppresse; le parole: <<previsti dagli articoli 13 e>> sono sostituite dalle seguenti: <<previsto dall'articolo>>;
f) al terzo comma dell'articolo 1 le parole: <<I comitati sono nominati>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Comitato e' nominato>>; la parola: <<restano>> e' sostituita dalla seguente: <<resta>>;
g) al quinto comma dell'articolo 1 le parole: <<Ambedue i Comitati possono>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Comitato puo'>>;
h) al sesto comma dell'articolo 1 le parole: <<dei Comitati>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Comitato>>;
i) al primo comma dell'articolo 5 dopo le parole: <<locali destinati a>> le parole: <<biblioteche o>> sono soppresse.
Art. 29
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione con proprio decreto individua le biblioteche centro sistema, tenendo conto delle proposte avanzate dagli enti locali.
2. Le abrogazioni e le modifiche di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 hanno effetto a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione di cui al comma 1.
3. Fino al riconoscimento dell'interesse regionale di cui all'articolo 11, comma 2, restano fermi i riconoscimenti d'interesse regionale effettuati sulla base della normativa previgente.
4. Nel primo piano annuale e triennale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la Regione fissa traguardi temporali transitori entro un percorso di avvicinamento agli standard previsti.
5. Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge sono ammessi finanziamenti per le biblioteche che non sono ancora associate ai sistemi bibliotecari.