LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane

Capo V
 Modifiche alla legislazione regionale in materia di cultura, sport e politiche giovanili
Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera x), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 63

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera kk), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 64
1.
L'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 21 (Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso), è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Concessione di contributi)
1. Le Province, con apposito regolamento, disciplinano i criteri, le priorità e le modalità di concessione di contributi, nonché le modalità di controllo sulla realizzazione dei programmi e sull'utilizzo delle assegnazioni.>>.

Art. 65
 (Modifiche alla legge regionale 8/2003)
1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Contributi per gli impianti sportivi)
1. La Regione e gli enti titolari di funzioni contributive in materia di attività sportive promuovono il potenziamento e l'adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio mediante interventi a sostegno degli investimenti, realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.
2. Per il sostegno degli investimenti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di:
a) contributi annui costanti sino a un massimo di anni 10 sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura del 7 per cento del capitale mutuato;
b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.>>.

(1)
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2 bis, L.R. 8/2003.