LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane

Art. 46
 (Modifiche alla legge regionale 15/2000)
1. Alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 1 le parole <<la Regione può>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono>>;
b) al comma 2 dell'articolo 3 le parole <<alla Direzione regionale dell'agricoltura e>> sono soppresse;
c) al comma 1 dell'articolo 4, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 17/2006, le parole <<L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale dell'agricoltura, è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate>>.