LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane

Art. 25
 (Funzioni dei Comuni)
1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale:
a) promozione e sostegno economico di attività e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro nei settori della cultura e dello spettacolo;
b) promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative realizzate da associazioni senza fini di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva;
c) costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in disuso;
d) promozione e sostegno economico delle attività realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile;
e) sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l'adeguamento di strutture destinate a centri di aggregazione giovanile.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 77, L. R. 1/2007