Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Libri leggi

Sei in: » Ignora collegamentiHomepage » Leggi » Lexview » Dettaglio legge

TESTO COORDINATO

 TESTO STORICO

Formato stampabile:
HTML - DOC

Visualizza:
 

Sommario - Ricerca

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).




Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport)
1. Al fine di proseguire l'azione per lo sviluppo di un sistema regionale integrato di servizi per l'orientamento scolastico, formativo e professionale, avviata nell'ambito della programmazione 2000-2006 del Fondo sociale europeo, la Regione provvede ad assicurare continuita' al finanziamento delle funzioni attivate a tale scopo dai propri Centri regionali per l'orientamento e delle azioni di sistema realizzate dal Centro risorse regionale costituito in attuazione del medesimo programma europeo.
2. Le spese per lo sviluppo dei servizi e delle azioni indicati al comma 1 fanno carico all'unita' previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5032 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a erogare appositi contributi per sostenere, anche sulla base di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione stessa, l'organizzazione e realizzazione di iniziative straordinarie e di progetti originali delle istituzioni scolastiche e di enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro operanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche aventi ad oggetto attivita' didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, sociale e culturale e per lo sviluppo dei rapporti tra le scuole e la realta' sociale ed economica del territorio.
4. Per le finalita' previste dal comma 3 e' autorizzata la spesa complessiva di 288.250 euro, suddivisa in ragione di 113.250 euro per l'anno 2006, 100.000 euro per l'anno 2007, 75.000 euro per l'anno 2008, a carico dell'unita' previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5.
Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78 (Gestione della scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 21, modificata con legge regionale 28 giugno 1980, n. 21), e' aggiunto il seguente:
<<2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta altresi' un'indennita' di carica determinata dalla Giunta regionale.>>.

6. Gli oneri derivanti dall'articolo 5 della legge regionale 78/1982, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unita' previsionale di base 8.1.300.1.368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a erogare, per il tramite della Provincia di Gorizia, l'importo di 70.000 euro per l'acquisto di apparecchiature tecnologiche dirette al potenziamento funzionale e didattico dell'Istituto statale di istruzione professionale per l'industria, artigianato, per i servizi sociali e commerciale e per le attivita' marinare, con annessa sezione alberghiera - sezione associata IPSIAM - settore marinaro: Grado.
8. Per le finalita' previste dal comma 7 e' autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5055 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Istituto Statale di Istruzione superiore Fermo Solari di Tolmezzo un contributo straordinario per l'adeguamento relativo alle tecniche di trasferimento dei linguaggi CAD (Computer Aided Design) all'operativita' di macchine impostate CAM (Computer Aided Machines), da attuarsi mediante un centro di lavoro a controllo numerico gestibile all'interno dei laboratori.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio istruzione e orientamento. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalita' di rendicontazione.
11. Per le finalita' previste dal comma 9 e' autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5067 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12.
Il quinto comma dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario), come aggiunto dall'articolo 21, terzo comma, della legge regionale 57/1979, e' sostituito dal seguente:
<<5. Il Centro e' altresi' autorizzato ad organizzare corsi pluriennali di restauro, cui si e' ammessi previa frequenza di un corso propedeutico di lezioni teorico-pratiche e dopo avere superato il relativo programma di ammissione.>>.

13. Gli oneri relativi alle spese per l'organizzazione del corso quadriennale di restauro previsto, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 27/1971, come modificato dal comma 12, a partire dall'anno formativo 2006-2007, per le attivita' istituzionali del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, fanno carico all'unita' previsionale di base 8.2.300.1.279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5170 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16.
Il comma 27 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e' sostituito dal seguente:
<<27. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare all'Azienda speciale di Villa Manin un finanziamento ordinario annuale per l'attivita' e gli oneri di funzionamento nonche' per la realizzazione di attivita' culturali ed espositive di interesse regionale nel compendio di Villa Manin, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), e dell'articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin).>>.

17. I commi 95 e 96 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono abrogati.
18. Gli oneri derivanti dal comma 27 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2004, come sostituito dal comma 16, fanno carico all'unita' previsionale di base 8.2.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5397 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. Al fine di concorrere al sostegno delle spese relative all'allestimento del Museo per la conservazione del patrimonio e per la valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni esuli dall'Istria, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Istituto regionale per la cultura istriana (IRCI) un contributo straordinario pluriennale, da utilizzare a sollievo degli oneri per l'ammortamento del mutuo contratto a tale scopo.
20. Per le finalita' previste dal comma 19 e' autorizzato un limite di impegno decennale di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 450.000 euro, relativo alle annualita' autorizzate dal 2006 al 2008, a carico dell'unita' previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate per gli esercizi dal 2009 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unita' previsionali di base e al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
21. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Parrocchia Madonna di Rosa di San Vito al Tagliamento un contributo straordinario di 40.000 euro per la realizzazione di un mosaico monumentale da collocare nel santuario.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita' di erogazione e rendicontazione.
23. Per le finalita' previste dal comma 21 e' autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5171 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Lega Nazionale di Trieste un contributo straordinario per l'espletamento dell'attivita' istituzionale.
25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attivita' culturali, corredata di una relazione illustrativa dell'attivita' istituzionale e del relativo preventivo di spesa. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
26. Per le finalita' previste dal comma 24 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5203 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario di 45.000 euro per l'anno 2006 alla Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia, con sede in Trieste, a sostegno dell'attivita' istituzionale.
28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Per le finalita' previste dal comma 27 e' autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5204 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro per l'anno 2006 all'Associazione X.ma Regio Italica, con sede in Udine, a sostegno dell'attivita' istituzionale.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
32. Per le finalita' previste dal comma 30 e' autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5213 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro per l'anno 2006 all'Associazione Oltremare, con sede in Udine, a sostegno dell'attivita' istituzionale.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
35. Per le finalita' previste dal comma 33 e' autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Parrocchia di Nostra Signora della Provvidenza e di Sion di Trieste un contributo straordinario in occasione del 25&deg; anniversario della scomparsa dell'Arcivescovo Antonio Santin per tutte le iniziative commemorative, comprensive anche delle manifestazioni, dei convegni, delle mostre e delle pubblicazioni editoriali, che verranno effettuate a tal fine dalla parrocchia stessa.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attivita' culturali, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative commemorative e del relativo preventivo di spesa. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
38. Per le finalita' previste dal comma 36 e' autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5216 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo, nella misura fissata dal comma 40, all'Associazione Comitato di promozione culturale genitori Istituto comprensivo di Azzano Decimo, con sede in Azzano Decimo, a sostegno delle attivita' previste dallo statuto sociale, ivi compresa l'acquisizione di attrezzature e arredi.
40. Per le finalita' previste dal comma 39 e' autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi, nella misura fissata dal comma 42, all'Associazione Compagnia teatrale L'iniziativa di Sacile a sostegno dell'attivita' prevista dai rispettivi statuti sociali.
42. Per le finalita' previste dal comma 41 e' autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5218 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'attuazione delle attivita' previste dai rispettivi statuti sociali, e' autorizzata a concedere un contributo, nella misura fissata dal comma 44, all'Associazione Corale Vincenzo Ruffo di Sacile e all'Associazione Gruppo Sportivo Condor di Azzano Decimo.
44. Per le finalita' previste dal comma 43 e' autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2006, da ripartire in parti uguali tra ciascuna associazione richiedente, a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5221 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. Al fine di sostenere le attivita' previste dai rispettivi statuti associativi, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi, nella misura fissata dal comma 46, all'Associazione Un Grup di Amis di Ciconicco di Fagagna e all'Associazione Scampanotadôrs furlans Gino Ermacora di Zuglio; nell'ambito delle attivita' ammesse e' compresa altresi' l'acquisizione di attrezzature e arredi.
46. Per le finalita' previste dal comma 45 e' autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2006, da ripartire in parti uguali tra ciascun soggetto richiedente, a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5222 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 39, 41, 43 e 45, corredate di una relazione illustrativa dell'attivita' e del preventivo di spesa, sono presentate singolarmente da ciascun soggetto interessato alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo e' disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo medesimo.
48. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Associazione Culturale Maringa' di Trieste un contributo straordinario allo scopo di elevare a livello internazionale, nell'ambito di Alpe Adria, il Carnevale triestino e il Palio di Trieste, edizione 2006.
49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attivita' culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalita' di rendicontazione.
50. Per le finalita' previste dal comma 48 e' autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5276 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Associazione Centro Culturale Il Villaggio, con sede in Udine, un contributo straordinario di 55.000 euro per il perseguimento delle finalita' istituzionali.
52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attivita' culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo e' concesso in via anticipata e in unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e rendicontazione.
53. Per le finalita' previste dal comma 51 e' autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5306 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. Al fine di implementare l'offerta dell'attivita' culturale e teatrale a favore dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Teatro popolare La Contrada di Trieste un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2006.
55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attivita' culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita' di erogazione e rendicontazione.
56. Per le finalita' previste dal comma 54 e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5374 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
57.
Il comma 12 dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e' sostituito dal seguente:
<<12. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere spese dirette per l'elaborazione e divulgazione di studi e ricerche nonche' per l'organizzazione di eventi culturali aventi ad oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell'educazione e delle scienze naturali e ambientali.>>.

58. Gli oneri relativi agli interventi previsti dal comma 12 dell'articolo 19 della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 57, fanno carico all'unita' previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5393 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59.
All'articolo 22 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivita' culturali), come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 2/2000, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
<<1 bis. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 1, per consentire l'espletamento dell'attivita' istruttoria di verifica della fattibilita' delle ipotesi di iniziative di rilevante interesse culturale suscettibili di essere inserite nel Programma medesimo, si tiene conto delle proposte progettuali la cui segnalazione, corredata dall'indicazione dell'organismo culturale o scientifico individuato come responsabile dell'organizzazione e gestione del progetto e da un preventivo di massima dei costi presunti, sia pervenuta all'Amministrazione regionale entro il mese di novembre dell'anno precedente.>>.

60. 
( ABROGATO )
61. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Gruppo Folkloristico Pasian di Prato un contributo straordinario di 60.000 euro per il sostegno delle spese, anche riferite ad annualita' pregresse, di acquisto, ristrutturazione e arredamento della sede sociale, nonche' per le finalita' istituzionali.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attivita' culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita' di erogazione e rendicontazione.
63. Per le finalita' previste dal comma 61 e' autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.1.946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5280 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
64. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Associazione Sono Donna Scelgo Donna di Trieste un contributo straordinario di 60.000 euro per la realizzazione di un progetto, con l'utilizzo di mezzi informatici e radio-televisivi, a sostegno di una cultura di pari opportunita' tra uomo e donna, di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva e di approfondimento dei valori civici e democratici.
65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attivita' culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalita' di rendicontazione.
66. Per le finalita' previste dal comma 64 e' autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.1.946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5286 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
67. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Istituto incontri culturali mitteleuropei di Gorizia un contributo straordinario di 50.000 euro a sollievo degli oneri relativi alle attivita' degli anni pregressi.
68. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 67 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attivita' culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa che rappresenti lo stato del debito pregresso e le modalita' di copertura del medesimo. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita' di erogazione e rendicontazione.
69. Per le finalita' previste dal comma 67 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.1.946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5287 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
70. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi pluriennali a sollievo degli oneri per l'ammortamento dei mutui contratti per sostenere la realizzazione degli investimenti di edilizia teatrale previsti ai sensi dell'articolo 5, comma 16, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). A tal fine e' autorizzato un limite di impegno decennale di 150.000 euro, con l'onere complessivo di 450.000 euro relativo alle annualita' autorizzate dal 2006 al 2008, a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate per gli esercizi dal 2009 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unita' previsionali di base e al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
71. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo annuo alla Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus per sostenere la realizzazione dell'iniziativa denominata "Premio giornalistico Marco Luchetta" e degli interventi di carattere umanitario attuati dalla medesima Fondazione. La domanda e' presentata alla Direzione centrale istruzione, universita', ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro il 31 marzo dell'esercizio di riferimento, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita' di erogazione e rendicontazione.
72. Per le finalita' previste dal comma 71 e' autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unita' previsionale di base 8.3.300.2.302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5302 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
73.
Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), e' sostituito dal seguente:
<<2. Sono comprese tra le iniziative di cui al comma 1 quelle finalizzate al consolidamento delle organizzazioni di volontariato, mediante contributi per l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie all'attivita' espletata e per il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 4 della legge 266/1991, per l'assicurazione dei volontari, nonche' quelle aventi ad oggetto l'attuazione di progetti speciali, anche sperimentali, finalizzati a far fronte ad emergenze sociali ovvero a favorire l'applicazione di modalita' e metodologie di intervento particolarmente complesse.>>.

74. Per il finanziamento delle iniziative previste ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 12/1995, come sostituito dal comma 73, e' autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unita' previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4999 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
75. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Ronchis un contributo straordinario per l'acquisto di materiali informatici hardware e software, reti di collegamento o altro materiale ritenuto utile per la realizzazione di un'aula informatica per la Scuola elementare Pietro Zorutti.
76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio istruzione e orientamento, corredata di una relazione illustrativa dei materiali e del relativo preventivo di spesa. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
77. Per le finalita' previste dal comma 75 e' autorizzata la spesa 40.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.6.300.2.2203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5068 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
78. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'AGESCI - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine, un contributo straordinario di 65.000 euro per l'acquisto e l'approntamento di un'area da destinare all'attivita' istituzionale.
79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita' di erogazione e rendicontazione.
80. Per le finalita' previste dal comma 78 e' autorizzata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
81. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Gemona del Friuli un contributo straordinario di 50.000 euro per l'allestimento di un'area attrezzata per attivita' ludico-ricreative.
82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita' di erogazione e rendicontazione.
83. Per le finalita' previste dal comma 81 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6054 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. Al fine di diversificare gli interventi di sostegno alle discipline sportive invernali e di favorire in particolare la pratica dell'hockey su ghiaccio, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla societa' sportiva dilettantistica a r.l. ICE HOCKEY AQUILE FVG di Pontebba un contributo straordinario di 60.000 euro per il sostegno delle finalita' istituzionali.
85. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attivita' ricreative, sportive e politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita' di erogazione e rendicontazione.
86. Per le finalita' previste dal comma 84 e' autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6056 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
87. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro ciascuna all'Associazione Filarmonica di Maniago, per l'acquisto di un automezzo di trasporto ai fini sociali, all'Associazione sportiva dilettantistica Maniago Libero, per le finalita' istituzionali ed eventuali interventi nelle strutture sociali, e all'Associazione dilettantistica Violis di Maniago, per l'acquisto di arredi e attrezzature per il perseguimento delle attivita' istituzionali.
88. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 87 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attivita' ricreative, sportive e politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita' di erogazione e rendicontazione.
89. Per le finalita' previste dal comma 87 e' autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2006, da ripartire in parti uguali tra ciascuna associazione richiedente, a carico dell'unita' previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6057 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
90.
Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e' sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di promuovere l'educazione all'attivita' sportiva nella scuola primaria e secondaria, la Regione sostiene mediante la concessione di appositi contributi i progetti realizzati in tale ambito dalle istituzioni scolastiche, anche sulla base di convenzioni con le federazioni sportive operanti in ambito regionale.>>.

91. Gli oneri relativi agli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 90, fanno carico all'unita' previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6071 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
92. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Associazione Centro Ippico Campo di Bonis di Taipana un contributo per la realizzazione di strutture da destinare alle attivita' equestri.
93. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 92 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attivita' ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell'attivita' da realizzare, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
94. Per le finalita' previste dal comma 92 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6133 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
95. La misura dei contributi annui costanti sugli investimenti di impiantistica sportiva definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 8/2003, e' elevata al 9 per cento del capitale mutuato, per gli interventi destinati ai Comuni la cui popolazione e' inferiore a 1.500 abitanti. Gli oneri di spesa derivanti dagli interventi medesimi trovano copertura nello stanziamento autorizzato a carico dell'unita' previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6136 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
96. Le anticipazioni di cassa previste ai sensi dell'articolo 7, comma 36, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e ai sensi dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), possono essere erogate in misura non superiore al 50 per cento dell'importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono.
97. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 96 fanno carico all'unita' previsionale di base 53.1.42.1.1351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5094, ai sensi dell'articolo 7, comma 36, della legge regionale 3/2002, e con riferimento al capitolo 5073, ai sensi dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 1/2003, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
98. Le entrate derivanti dai rimborsi delle anticipazioni di cui al comma 96 sono previste nelle variazioni di cui alla tabella A1, con riferimento ai capitoli 60 e 61 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
99. Al comma 44 dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole: <<nella misura massima del 7 per cento della spesa ammessa e per un periodo di dieci anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella misura massima del 7 per cento della spesa ammessa e per un periodo di venti anni>>.
100.
Il comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2005 e' sostituito dal seguente:
<<46. In sede di riparto dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 10/2000, l'Amministrazione regionale assicura priorita' agli interventi relativi agli immobili fortificati ricadenti nei Comuni classificati disastrati con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modifiche, per i quali non siano ancora stati effettuati interventi organici di recupero delle strutture murarie danneggiate dal sisma.>>.

101. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<La predetta sovvenzione e' cumulabile con i contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>).>>.
102. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 41, della legge regionale 1/2004, e' approvata la <<tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale>> allegata alla presente legge.
103. I soggetti gia' presenti nella tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale, come approvata con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 54, della legge regionale 1/2005, non compresi tra quelli inseriti nella medesima tabella come aggiornata dalla presente legge, nonche' le associazioni beneficiarie di contributo per l'esercizio 2005 ai sensi della legge regionale 68/1981, possono concorrere ai finanziamenti regionali previsti per il sostegno delle attivita' culturali nei settori individuati ai titoli II e III della legge regionale 68/1981, presentando la relativa istanza alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
104. Per le finalita' previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 12/2006
2Parole soppresse al comma 10 da art. 5, comma 3, L. R. 12/2006
3Parole sostituite al comma 11 da art. 5, comma 3, L. R. 12/2006
4Parole sostituite al comma 14 da art. 5, comma 4, L. R. 12/2006
5Parole sostituite al comma 67 da art. 5, comma 5, L. R. 12/2006
6Parole sostituite al comma 68 da art. 5, comma 6, L. R. 12/2006
7Comma 14 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
8Comma 15 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
9Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 26, L. R. 1/2007
10Parole soppresse al comma 41 da art. 6, comma 28, L. R. 1/2007
11Parole soppresse al comma 42 da art. 6, comma 28, L. R. 1/2007
12Parole soppresse al comma 45 da art. 6, comma 53, L. R. 1/2007
13Parole sostituite al comma 45 da art. 6, comma 53, L. R. 1/2007
14Integrata la disciplina del comma 70 da art. 6, comma 75, L. R. 1/2007
15Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 44, L. R. 30/2007
16Parole sostituite al comma 45 da art. 4, comma 14, L. R. 30/2007
17Integrata la disciplina del comma 45 da art. 4, comma 15, L. R. 30/2007
18Integrata la disciplina del comma 46 da art. 4, comma 15, L. R. 30/2007
19Integrata la disciplina del comma 47 da art. 4, comma 15, L. R. 30/2007
20Comma 12 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
21La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
22Parole soppresse al comma 45 da art. 7, comma 27, L. R. 17/2008
23Vedi la disciplina transitoria del comma 45, stabilita da art. 7, comma 28, L. R. 17/2008
24Parole aggiunte al comma 45 da art. 7, comma 16, L. R. 12/2009
25Comma 60 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
26Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 3, L. R. 12/2010
27Parole sostituite al comma 84 da art. 6, comma 4, L. R. 22/2010
28Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 13, L. R. 11/2011
29Integrata la disciplina del comma 3 da art. 7, comma 14, L. R. 11/2011
30Comma 71 sostituito da art. 8, comma 16, L. R. 18/2011


Piazza Oberdan 6, 34133 TRIESTE Mappa per raggiungere il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia Centralino tel. 040 3771111 fax 040 3773190