LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/2006
Allegati:
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.06 - Veterinaria
120.05 - Personale regionale

Capo I
 Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria
Art. 1
 (Oggetto)
1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria).
Art. 2
 (Trasferimento delle funzioni)
1. Sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari le funzioni e i compiti di cui alle lettere a), c), u) e v) della tabella <<A>> allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
Art. 3
 (Forme di collaborazione)
1. Per le funzioni trasferite alle Aziende per i servizi sanitari, le forme di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 126/2005 si intendono previste in favore delle Aziende per i servizi sanitari medesime.
Art. 4
 (Trasferimento di risorse finanziarie)
1. Le risorse finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione per il finanziamento delle funzioni trasferite sono assegnate alle Aziende per i servizi sanitari a eccezione degli importi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 126/2005. Sono altresì assegnati alle Aziende per i servizi sanitari gli importi derivanti dagli eventuali conguagli, come determinati dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 126/2005.
Art. 5
 (Rendicontazione)
1. Entro trenta giorni dallo scadere del primo anno di esercizio delle funzioni, ogni Azienda per i servizi sanitari trasmette alla Direzione centrale salute e protezione sociale la rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 126/2005.
2. La rendicontazione di cui al comma 1 deve essere effettuata utilizzando la tabella allegata al decreto legislativo 126/2005.
3. Fino alla rideterminazione delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni a regime, prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 126/2005, le Aziende per i servizi sanitari provvedono a effettuare, di anno in anno, la rendicontazione di cui al comma 1.
Art. 6
 (Trasferimento di risorse strumentali e organizzative)
1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite le Aziende per i servizi sanitari accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della salute, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
2. La documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite alle Aziende per i servizi sanitari sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari medesime.