LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/2006
Allegati:
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.06 - Veterinaria
120.05 - Personale regionale

Art. 5
 (Rendicontazione)
1. Entro trenta giorni dallo scadere del primo anno di esercizio delle funzioni, ogni Azienda per i servizi sanitari trasmette alla Direzione centrale salute e protezione sociale la rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 126/2005.
2. La rendicontazione di cui al comma 1 deve essere effettuata utilizzando la tabella allegata al decreto legislativo 126/2005.
3. Fino alla rideterminazione delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni a regime, prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 126/2005, le Aziende per i servizi sanitari provvedono a effettuare, di anno in anno, la rendicontazione di cui al comma 1.