LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/2006
Allegati:
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.06 - Veterinaria
120.05 - Personale regionale

Art. 15
 (Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 21/2001)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni varie in materie di competenza regionale), la rappresentanza delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali in materia di liti attive e passive è da intendersi come esclusiva.
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21/2001, è inserito il seguente:
<<1 bis. Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unità sanitarie locali soppresse ed è esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell'Amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilità delle aziende sanitarie regionali per le passività delle gestioni liquidatorie.>>.

(1)
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 108 dd. 10 marzo 2010, depositata il 19 marzo 2010 (B.U.R. 14/04/2010, n. 15), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo.